RAGGIUNTA L’IPOTESI DI INTESA SUL CONTRATTO DEI GIORNALISTI

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È stata raggiunta stanotte tra Federazione nazionale della stampa e Federazione italiana editori l’ipotesi di intesa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico, valido dal primo aprile 2009 al 31 marzo 2013 per la parte normativa e al 31 marzo 2011 per quella economica. Il documento sarà presentato mercoledì prossimo al consiglio nazionale Fnsi, giovedì alla commissione contratto e venerdì alla Conferenza nazionale dei Comitati di redazione e dei fiduciari e infine sarà sottoposto a un referendum consultivo dopo l’illustrazione al Ministro del lavoro.

Tra i capitoli più delicati della trattativa quello sugli scatti di anzianità: la maggiorazione sarà del 6% del minimo dello stipendio e maturerà per i primi tre aumenti periodici per ogni biennio, mentre per gli aumenti periodici successivi al terzo per ogni triennio di anzianità. Per quanto riguarda la parte economica il valore del minimo tabellare è incrementato di 265 euro per il redattore ordinario (di cui 5 saranno devoluti al fondo di perequazione per i pensionati), che sarà corrisposto in una prima parte dal due aprile 2009 – pari a 140 euro compresa l’indennità di vacanza contrattuale – e nella seconda – pari a 125 euro – dal primo giugno 2010. La cifrà sarà di 335 euro per i redattori capo.
L’ipotesi di accordo cancella l’allegato N dedicato alle testate multimediali e introduce un capitolo sulla multimedialità che prevede un apposito programma editoriale che specifichi organizzazione del lavoro, modalità di integrazione tra le testate, utilizzo degli strumenti multimediali e preveda la formazione.
Oltre a quella del redattore esperto (dopo otto anni di anzianità) viene introdotta la figura di redattore senior, che può essere attribuita anche al redattore esperto con anzianità di servizio nella qualifica superiore ai cinque anni.
Quanto al trasferimento, il giornalista assunto per prestare servizio in un determinato comune non può essere trasferito in una sede che disti più di 40 km dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e potrà considerare il trasferimento sul quale non concordi come causa di risoluzione del rapporto per fatto dell’editore.
Il distacco presso testate dello stesso gruppo non può durare più di 24 mesi, salvo diverso accordo tra le parti e può essere utilizzato per comprovate esigenze produttive, organizzative e sostitutive. Eventuale proroga deve avere il consenso del giornalista.
Il rapporto di lavoro con direttore, condirettore e vicedirettore «può essere risolto dall’azienda anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo». L’indennizzo sale a 13 mensilità di retribuzione più l’indennità di preavviso che è di altri 12 mesi, per un totale di 25 mesi.

I contratti a termine non possono superare i 36 mesi e sono consentiti in fase di sviluppo di nuove iniziative, per sostituire giornalisti assenti, per fronteggiare situazioni imprevedibili che richiedano temporanee integrazioni degli organici. Per le figure apicali (direttore, condirettore e vicedirettore) non possono durare più di cinque anni. Se un giornalista, con il cumulo di più contratti a termine, ha superato i sei mesi di lavoro per lo stesso editore, può sottoscriverne un altro della durata massima di dodici mesi presso la direzione provinciale del lavoro. Per i tempi determinati non sarà più previsto il contratto depotenziato dal punto di vista economico. E sale anche il livello retributivo (da 0,71 a 0,81%) per i redattori con meno di 30 mesi di anzianità.

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