L’AGCOM con la Delibera n. 12/08/CSP ha modificato il Regolamento per la pubblicità radiotelevisiva e televendite.
Nello specifico:
All’articolo 5 bis del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente comma “6. Gli “spot di televendita” sono ammessi nel rispetto dei limiti di affollamento orario previsti dall’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “.
Pertanto:
La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 15 per cento dell’orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell’articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
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