Le provvidenze introdotte dall’art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e rinnovate dall’art.18 della legge 25 febbraio 1987, n.67, prevedono la concessione, con cadenza annuale, di contributi alle pubblicazioni periodiche che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti. A seguito dei tagli decisi al bilancio dello Stato per il 2011, i contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale riguardanti l’annata 2010 non verranno assegnati. Conseguentemente, nel prossimo anno 2011 le domande di contributo relative all’annata 2010 non dovranno essere presentate.
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