Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile è stata pubblicata la legge che “Disciplina lo svolgimento dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009”.
La legge è composta di un unico articolo suddiviso in tre commi. Il primo comma specifica che “I referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009 sono indetti per una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno del medesimo anno”. Il secondo comma prevede che “nel caso di contemporaneo svolgimento dei referendum di cui al comma 1 con il secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci, anche quando disciplinate da norme regionali, per tutti gli adempimenti comuni, compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per i referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione”. “Le spese derivanti dall’attuazione degli adempimenti comuni – si legge ancora nel comma 2 – sono proporzionalmente distribuite tra lo Stato e gli enti interessati in base al numero delle consultazioni stesse”.
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