Categories: Giurisprudenza

PUBBLICATA LA SENTENZA DEL TAR LAZIO CHE ANNULLAVA LA DELIBERA AGCOM SULL’LCN

Come descritto nei giorni scorsi, il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della sentenza del Tar del Lazio – che pubblichiamo in allegato – che aveva annullato la delibera Agcom 366/10/CONS sull’ordinamento automatico dei canali della tv digitale sul telecomando (LCN – Logical channel number).
L’LCN consente di assegnare automaticamente ad ogni servizio televisivo ricevuto una posizione predefinita in modo che l’utente possa richiamarlo con il telecomando. Con la delibera vengono assegnati i primi nove numeri del telecomando alle tv nazionali generaliste e cioè, nell’ordine, le tre reti Rai, le tre Mediaset, La 7 e Mtv che fanno capo a Telecom e, al nono posto, Deejay Tv (ex Rete A) che appartiene al Gruppo Editoriale L’Espresso. Alle maggiori reti locali, su un totale di oltre 600, vengono attribuiti i numeri da 10 a 19. Poi, da 20 a 70, seguono le nazionali tematiche (quelle cosiddette semigeneraliste, quelle per bambini e ragazzi, quindi informazione, cultura, sport, musica e televendite). E infine, da 71 a 99, le altre locali minori.
Il metodo non era piaciuto a Canale 34 TeleNapoli che aveva fatto ricorso contro l’Agcom chiedendo l’annullamento della delibera. La tv ha, nel tempo, maturato una penetrazione capillare nel territorio della Regione Campania che la porta ad essere sempre presente nelle indagini Auditel relative alle rilevazioni di ascolto, «dove ha sempre ricoperto le primissime posizioni (II° o III°) nella graduatoria delle televisioni regionali». Posizioni stravolte dalla graduatoria Corecom che è stata presa dall’Autorità come base per attribuite alle tv locali i numeri Lcn.
Secondo l’emittente i criteri individuati dall’Agcom per la collocazione automatica nella numerazione penalizzano fortemente le emittenti locali che, al momento dello spegnimento del segnale analogico, detenevano un ruolo ed una rilevanza che al momento, a causa del posizionamento delle medesime emittenti su numerazioni diverse, lontane dal primo arco di numeri, risultano depotenziate. Sarebbe stato più logico che l’Agcom avesse fatto riferimento alla storicità delle emittenti ed ai dati forniti dall’Auditel e non dai Corecom, che nelle loro graduatorie non registrano le abitudini e le preferenze degli utenti nè il radicamento sul territorio delle emittenti. Inoltre, non è stata tenuta in conto «la facilità di reperimento delle emittenti locali, basata sulla consuetudine del c. d. “zapping”, che è di normale utilizzo per il telespettatore fino ad una numerazione limitata».
Tali motivazioni sono state accolte dal Tar del Lazio ma non sono bastate al Consiglio di Stato che ha ridato efficacia alla delibera incriminata.
Antonietta Gallo

editoriatv

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