È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il Bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 184). Al comma 16 dell’articolo 2 è scritto che «Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416), sono versate nell’ambito della voce «restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» dello stato di previsione dell’entrata (capitolo 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, al programma «sostegno all’editoria», nell’ambito della missione «comunicazioni» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Al comma 3 dell’articolo 17 viene autorizzato il «Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio» occorrenti per finanziare la spesa in pubblicità istituzionale da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non territoriali. Questi, infatti, sono tenuti a destinare alla pubblicità su giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta per cento delle spese per la pubblicità previste in bilancio.
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