PRIVACY: GARANTE, NO AI SONDAGGI “OCCULTI”

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Realizzare un sondaggio di opinione senza informare gli intervistati sullo scopo per il quale vengono raccolte le loro risposte costituisce una violazione delle norme a tutela della privacy: lo ha ribadito l’Autorità per la protezione dei dati personali con un’ordinanza di ingiunzione, relatore Francesco Pizzetti, nei confronti una società che aveva condotto un sondaggio sulla soddisfazione dei cittadini residenti nei confronti dell’amministrazione di un piccolo Comune del Nord Italia.
La società – spiega la Newsletter del Garante – aveva realizzato il sondaggio contattando telefonicamente i cittadini senza fornire loro specifiche indicazioni sulle finalità del trattamento cui i dati sarebbero stati destinati, violando così le disposizioni del Codice privacy che impongono l’obbligo a chi raccoglie dati personali di informare gli interessati sull’uso che verrà fatto delle informazioni. Inoltre, nonostante tale attività costituisse un trattamento di dati personali per il quale è obbligatoria la notifica al Garante, nessuna comunicazione era stata inviata all’Autorità. Per queste due violazioni del Codice il Garante ha applicato sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società di sondaggi.

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