Categories: Notizie flash

Privacy: Garante, nel contenzioso bancario no a uso dati eccedenti

Per difendersi in giudizio la banca non puo’ inserire nelle memorie difensive considerazioni relative al procuratore della controparte che esulano dal merito del contenzioso e risultano eccendenti il concreto diritto di difesa. E’ il principio stabilito dal Garante per la privacy in un provvedimento con il quale ha dichiarato illecito il trattamento di dati svolto da una banca nei confronti di un procuratore che rappresentava in giudizio alcuni clienti della banca stessa. L’interessato aveva lamentato, con una segnalazione al Garante, l’uso improprio – nell’ambito di memorie difensive presentate dall’istituto bancario davanti all’Arbitro bancario e finanziario competente – di suoi dati personali riferiti ad un pregresso rapporto di lavoro con il medesimo istituto bancario. La banca aveva chiesto, infatti, al Collegio arbitrario di considerare incompatibile l’attivita’ di rappresentanza svolta dal procuratore perche’ questi, gia’ dipendente dall’istituto, era stato licenziato per giusta causa e la vertenza instaurata era ancora pendente. Nel suo provvedimento, il Garante ha ricordato i principi stabiliti dal Codice privacy e quanto contenuto in particolare nelle Linee guida in materia di rapporti tra banche e clienti e cioe’ che i dati prodotti in giudizio devono essere solo quelli pertinenti a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, evitando la comunicazione di informazioni non rilevanti per le citate finalita’ di difesa. Nel caso specifico, invece, il trattamento dei dati personali del segnalante in occasione dei procedimenti celebrati dinanzi all’Arbitro bancario e’ risultato eccedente rispetto alle concrete esigenze difensive della banca perche’ volto, non tanto a dimostrare la eventuale scarsa attendibilita’ delle affermazioni rese dai clienti che avevano fatto ricorso contro la banca, quanto a rendere un immagine negativa, per fatti extraprocessuali, e comunque estranei alla materia del contendere, del loro procuratore. Il trattamento di dati operato dalla banca e’ risultato dunque illecito. Di conseguenza, i dati eccedenti riferiti al procuratore non potranno essere piu’ utilizzati dalla banca.  (ASCA)

Recent Posts

Libertà di stampa nell’era degli algoritmi: presentato a Roma il nuovo volume di Francesco Saverio Vetere

La libertà di stampa continua a rappresentare uno dei pilastri della democrazia, ma oggi è…

17 ore ago

Giornalista preso a pugni a Chivasso: “Inaccettabile”

Non si fermano le aggressioni ai danni dei giornalisti: a Chivasso un cronista di Repubblica…

18 ore ago

Nem acquista TeleFriuli: “Polo multimediale per il Nord Est”

Il Gruppo Nem si consolida con l’acquisto del 95% delle quote di TeleFriuli. Un’operazione che…

18 ore ago

Contributi all’editoria, è tempo di ripensare il sistema dei controlli

Il sistema dei contributi pubblici all'editoria è stato spesso oggetto di un dibattito prevalentemente mediatico.…

2 giorni ago

Trasformazione digitale dell’editoria: aperta la fase operativa del nuovo piano di sostegno

L'editoria italiana accelera sul fronte dell'innovazione. È entrata nella fase operativa la misura che mette…

2 giorni ago

Il Tirreno passa a Olivetti Rason, closing a settembre

Sae cede Il Tirreno, il quotidiano toscano andrà alla Gin Srl, società vicina al gruppo…

2 giorni ago