Per peculato, nel diritto penale italiano, si intende il reato commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri. Tale reato, previsto dall’art. 314del codice penale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La recente sentenza della Corte di Cassazione afferma che il reato di peculato tutela, oltre al patrimonio della Pubblica amministrazione, anche il buon andamento degli uffici basato sul rapporto di fiducia e lealtà col personale dipendente: pertanto la mancanza di danno patrimoniale non esclude automaticamente la sussistenza del reato in questione, allorché l’uso del bene pubblico da parte del dipendente che ne abbia la disponibilità sia tale da ledere comunque il buon andamento degli uffici.
Fabiana Cammarano
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