Possono essere presentate da oggi, 1° settembre, e fino al 30 settembre, le domande di accesso al tax credit 2022, a favore degli esercenti che si occupano, in via esclusiva, della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Le istanze possono essere inviate esclusivamente per via telematica dal titolare o dal rappresentante legale dell’impresa, dall’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile con Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta d’identità elettronica
L’agevolazione, introdotta in prima battuta dalla legge di bilancio 2019, è stata estesa dalla legge di bilancio 2021 anche agli anni 2021 e 2022 come modificata dal decreto “Sostegni-bis”.
I ritocchi hanno ristretto la platea dei possibili beneficiari agli esercenti che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono le edicole situate nei comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti o con un solo punto vendita. In pratica, sono rimaste fuori le attività abilitate al commercio al minuto dei giornali senza averne il requisito dell’esclusività.
Altra novità riguarda la determinazione del credito. Rispetto alla norma originaria, entrano nel computo del bonus, come già nel 2021, anche le spese sostenute nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi Pos. Gli altri parametri considerati riguardano alcuni tributi locali, come Imu e Tari, versati dal titolare dell’edicola per il locale dove svolge l’attività, e le spese per la fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet e servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.
Terminata l’istruttoria delle domande, l’elenco dei beneficiari del credito e degli importi attribuiti è approvato con decreto del capo dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e pubblicato online entro il 31 dicembre di ciascuno anno cui si riferisce l’agevolazione.
Il contributo può essere speso soltanto in compensazione tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, indicando il codice tributo “6913” dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari.
Salvatore Monaco
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