Una recente ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione Civile relativa ad un contenzioso intentato in sede civile da un “pool” di emittenti televisive contro il comune di Siena e “Siena innovazione” società da esso partecipata nell’ambito del progetto istitutivo della rete televisiva civica via cavo, dovrebbe scoraggiare in futuro iniziative nel settore televisivo di enti locali e di istituti di credito.
L’ordinanza della Cassazione afferma che: “la captazione dei segnali televisivi diffusi via etere e la loro elaborazione e distribuzione via cavo da parte dei Comuni (…) nel territorio delle rispettive circoscrizioni era subordinata nella legislazione abrogata e lo è attualmente dall’art. 30 del DLgs. N. 177/2005, ad autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni (…) non essendo controversa nel caso concreto l’inesistenza di titolo del Comune di Siena innovazione, salvo che (…) per la sola distribuzione di un programma televisivo civico”. Di fatto quindi né l’ente né la società o le società da essa partecipate hanno titolo per esercitare l’attività di radiodiffusione televisiva in quanto privi di autorizzazione ministeriale.
Arianna Esposito
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