Categories: Giurisprudenza

OK COMMISSIONE CULTURA A RIFORMA ORDINE GIORNALISTI

Via libera della commissione Cultura della Camera alla riforma della legge n. 69 del 1963 che istituisce l’Ordine dei giornalisti. Il progetto di legge è stato approvato con un sì unanime, riferisce il primo firmatario del provvedimento, il deputato dell’Api Pino Pisicchio. «Si tratta – dice Pisicchio – di un evento importante sia per il contenuto, che snellisce, qualifica ed ammoderna le modalità di accesso alla professione, i profili ordinistici di autogoverno e il rapporto con il lettorato, sia dal punto di vista procedurale, perché si muove nella logica della concertazione tra potere legislativo e Ordine dei giornalisti».
La proposta di legge prevede che, per accedere alla professione di giornalista, sarà richiesto il possesso della laurea ed il compimento della pratica giornalistica in uno dei seguenti ambiti: laurea specialistica o magistrale il cui percorso sia costituito almeno per il 50% da attività pratica orientata alla professione di giornalista; master universitario biennale; corsi biennali svolti presso istituti di formazione al giornalismo. Per l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti sarà necessario anche superare un colloquio atto ad accertare la conoscenza delle norme giuridiche attinenti al giornalismo e dell’etica professionale.
Viene attribuito al Ministro della giustizia il potere di disciplinare la composizione del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti e di definirne le modalità di elezione.
Per quanto riguarda la responsabilità disciplinare e la correttezza dell’informazione, viene istituita una Commissione deontologica nazionale con il compito di accertare in secondo grado la responsabilità disciplinare degli iscritti all’ordine. Si stabilisce che la Commissione sia competente per le decisioni sui reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare, e si prevede che ad esse si applichino le disposizioni del titolo IV della legge n. 69/1963. Ove la sanzione disciplinare irrogata dalla Commissione consista nell’avvertimento o nella censura, la decisione assunta avrà carattere definitivo e potrà essere impugnata davanti all’autorità giudiziaria. Ove la sanzione sia più grave (sospensione o radiazione dall’albo), sarà necessaria una ratifica della decisione della Commissione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine, prima di poter adire l’autorità giudiziaria. Inoltre, viene istituito, presso ogni distretto di Corte d’appello, il Giurì per la correttezza dell’informazione. Tali organismi saranno composti da 5 membri, di cui 2 nominati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 2 dal consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti e 1, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello. Essi resteranno in carica per 5 anni non prorogabili.
Antonietta Gallo

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