Categories: Giurisprudenza

NUOVA DISCIPLINA SU OBBLIGHI DEI FORNITORI DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI SU RICHIESTA

Con provvedimento entrato in vigore il 4 maggio, l’ Agcom ha emanato la disciplina di
dettaglio relativa alla promozione della produzione e della distribuzione di opere europee da
parte dei servizi di media audiovisivi a richiesta. Il nuovo regolamento, contenuto nella
delibera 188/11/CONS, integra la delibera 66/09/CONS, inerente gli obblighi di
programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori
indipendenti, e scaturisce dalla consultazione pubblica avviata sul tema lo scorso mese di
settembre. L’art. 44, comma 7, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
(come modificato dall’articolo 16 del D.L.vo n. 44/2010), aveva infatti attribuito all’Agcom il
compito di adottare la nuova regolamentazione in materia mediante “procedure di co-regolamentazione”. L’esito della consultazione pubblica ha portato l’Autorità a prevedere, tra
l’altro, l’obbligo relativo alla presenza di opere europee all’interno dei cataloghi o, in
alternativa, l’onere di investire una percentuale dei ricavi derivanti dai servizi di media
audiovisivi a richiesta. Le nuove disposizioni regolamentari si applicano ai fornitori dei servizi
disciplinati dal regolamento Agcom n. 607/10/CONS, che definisce “servizio di media
audiovisivo a richiesta”, o “non lineare”, un servizio “fornito da un fornitore di servizi di media
per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un
catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media”. Nel nuovo provvedimento
è stata dunque introdotta la definizione di “catalogo”, inteso come “l’insieme, predisposto
secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari, di
programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente”.

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