NECESSARIO ADEGUAMENTO DEI CONTRIBUTI DEI DIRITTI D’USO DELLE FREQUENZE TV

0
636

Con il passaggio al digitale terrestre, la figura dell’emittente televisiva analogica viene è stata sostituita dal fornitore di servizi di media audiovisivi e dall’operatore di rete. Quest’ultimo, essendo il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione, è tenuto al pagamento di un contributo per la concessione dei diritti d’uso delle frequenze. Il Testo Unico del servizi di media audiovisivi e radiofonici (D. Lgs. 31 luglio 2005, n.177) all’art.17, comma 2 bis prevede espressamente che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento provveda ad uniformare i diritti di concessione delle emittenti analogiche (attualmente pari all’1% del fatturato) a quelli previsti per le diffusioni in tecnica digitale. In assenza del suddetto regolamento il Ministero dello sviluppo economico richiedere il versamento dei contributi previsti dagli art. 34 e 35 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259) che, però, sono molto più onerosi rispetto ai canoni di concessione finora corrisposti dalle emittenti in analogico.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome