Categories: Giurisprudenza

MANOVRA BIS/ GLI EMENDAMENTI SULL’EDITORIA E SULL’EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

Ecco alcuni emendamenti presentati alla manovra. Tra questi alcuni mirano ad incrementare le entrate a favore dell’editoria e per il sostegno dell’emittenza locale.


Atto Senato n. 2887

Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

EMENDAMENTI ALL’ART. 1

1.29

LUSI, VITA, BUTTI, ADAMO, ANDRIA, BARBOLINI, BLAZINA, CASSON, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, INCOSTANTE, NEROZZI, RANDAZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al primo comma dell’articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole ”destinate alla ricerca”, aggiungere le seguenti ”al sostegno dell’editoria,”.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2-quater.

2-quater. All’articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, sostituire il comma 4, con i seguenti:

”4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell’articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alIa individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento delIa funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti ”Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche”, ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall’attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.262

PISTORIO, CONTINI

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

«33-bis. Tutti i contributi, a vario titolo concessi, quali provvidenze per l’editoria, di cui alla Legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, a partire dal 1º gennaio 2012, sono soppressi».


1.263

POLI BORTONE, FLERES

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Al comma 61 della legge 21 dicembre 2010, n. 220 sono aggiunti i seguenti periodi: ”Al fine di integrare le risorse destinate al sostegno dell’emittenza locale, la quota prevista annualmente a sostegno dell’emittenza radiotelevisiva locale dall’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento per il servizio pubblico radiotelevisivo e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, è ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013. Alle emittenti radiotelevisive locali sono, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro nel 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all’incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.”».


1.264

ZANDA

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. 1. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, fermo restando, a norma dell’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo unico della Radiotelevisione, il suo assoggettamento alla disciplina generale delle società di capitali ed alla giurisdizione ordinaria, anche per quanto riguarda l’organizzazione, l’amministrazione, la gestione, l’attività e la responsabilità, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è tenuta ad osservare le disposizioni relative alle imprese pubbliche operanti in regime di concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni e della radiotelevisione contenute nella sola Parte I del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, pertanto, dovranno essere effettuati nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza».


1.0.21

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Soppressione delle norme che stabiliscono l’autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. L’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l’autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, è abrogato».

editoriatv

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