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Legge di Stabilità e contributi tv locali. Le principali novità sui criteri di riparto e sul fondo

 

L’art. 1, commi dal 160 al 164 della legge di stabilità introduce nuove norme per il finanziamento del settore televisivo e radiofonico locale. In particolare, per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate derivanti dal canone Rai (cosiddetto “extra-gettito”), rispetto a quanto già iscritto a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016, sono riservate all’Erario per una quota pari al 33 percento (per l’anno 2016) e del 50 percento (per gli anni 2017 e 2018) per essere destinate, tra l’altro, al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d’anno, di un apposito «Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione», da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 162 prevede, inoltre, che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (si tratta dei fondi già stanziati destinati alle misure di sostegno all’emittenza locale di cui alla legge n. 448/98 e s.m.i.) confluiscano nel medesimo fondo previsto dal comma 160, lettera b)  (Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione).
Il comma 163 dispone che, per mezzo di un regolamento (che sostituirà l’attuale DM 292/04), da adottarsi su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, vengano stabiliti i nuovi criteri di riparto tra i soggetti beneficiari nonché le procedure di erogazione delle risorse del succitato Fondo, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento degli standard qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative.
Il comma 164, infine, abroga, a decorrere da quando entrerà in vigore il citato nuovo regolamento di cui al comma 163, le disposizioni vigenti riguardanti le misure di sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive locali.
In conseguenza dell’approvazione di tali norme, l’ammontare totale del fondo destinato alle emittenti radiofoniche e televisive locali  considerando come extra gettito la cifra massima di 50 milioni annui, dovrebbe essere pari a Euro 98 milioni per il 2016; euro 97,8 milioni per il 2017; euro 96,3 milioni per il 2018.

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