L’esperimento che forma oggetto del patto di prova e che deve essere indicato per iscritto nel contratto è valido quando le mansioni affidate al lavoratore – tanto più se intellettuali e non meramente esecutive – risultino non necessariamente indicate in dettaglio ma anche determinabili in base alla formula adoperata dalle parti nel documento contrattuale. Lo specifica la Cassazione nella sentenza n. 1957 del 27 gennaio.
Quattro milioni di euro di sanzioni e un mercato che non scompare: il paradosso del…
La pirateria ghermisce pure i libri. E no, non c’entrano le vicissitudini del Corsaro Nero,…
Il referendum fa litigare il ministro alla Famiglia Eugenia Roccella e il Cnog, “accusato” di…
L’Anci si impegna per sostenere le edicole. Dopo i dati, disastrosi, relativi ai chioschi, è…
Edicole in via d’estinzione: lo attestano i numeri. Uno studio Stampa Romana e Data Media…
In Liguria il primo giornalista che finisce nei guai a causa dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La…