L’AMBIGUITA’ DELL’ART.29 DEL DDL LEVI

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Il disegno di legge affida al Governo (con l’articolo 29) una delega infinita e preoccupante che spazia “dall’attuazione delle norme costituzionali in tema di libertà di manifestazione del pensiero al coordinamento e adeguamento della disciplina in tema di responsabilità degli operatori dell’informazione”. E’ costituzionalmente corretto affidare giornali e direttori alla vigilanza di una Autorità (l’Agcom), che è espressione, comunque, del potere legislativo e del potere esecutivo? . Rimanendo a quanto si evince dall’art.29 del DDL Levi, ricordiamo che il Registro degli operatori della comunicazione (Roc) è gestito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è governata da 9 membri, che sono nominati secondo questo schema: 4 dal Senato, 4 dalla Camera, mentre il presidente “è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro delle comunicazioni”. In nessun caso la nomina può “essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti”. Il presidente, quindi, deve essere una personalità di altissimo profilo, capace di calamitare il consenso della maggioranza e dell’opposizione. L’Agcom, organismo di estrazione politica, è un’autorità indipendente, che è l’occhio del Parlamento sul mondo dei media. E al Parlamento consegna ogni anno una corposa relazione. La domanda mi sorge spontanea:”E’ costituzionalmente corretto affidare giornali e direttori alla vigilanza di una Autorità, che è espressione, comunque, del potere legislativo e del potere esecutivo?”. A mio avviso il prossimo “attacco” al DDL Levi sarà quello dell’Ordine dei Giornalisti. Ho il sospetto ce l’art.29 del DDL Levi miri a qualcosa di più grande. Alla soppressione dell’Ordine.

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