Nelle pieghe del decreto appena approvato dalla Camera si cela una norma dotata di reale efficacia deterrente, quella che davvero, fra tutte, potrà indurre il giornalista ad astenersi dal pubblicare gli atti delle indagini e, segnatamente, le intercettazioni, fra tutte la forma più grave del reato previsto dall’art.684 c.p. E’ l’art.25-nonies del D.L. 231/2001, che colloca tale reato fra quelli che generano responsabilità amministrativa in capo all’ente che non abbia predisposto modelli organizzativi adeguati a prevenirne la commissione; e non abbia affidato la vigilanza sulla loro applicazione a un organismo dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo. Ciò, ove il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo.
Se un giornalista pubblica illegittimamente atti d’indagine, l’editore potrebbe essere condannato a pagare una sanzione amministrativa, che oscilla da un minimo di 64.500 ad un massimo di 464.700 euro. Per evitare un tale esborso, l’editore sarà costretto a dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie. Ma quali se non un controllo preventivo sul lavoro dei suoi giornalisti e sul contenuto dei loro articoli? L’editore, per sottrarsi a sanzioni davvero eccessive, potrà rivendicare a pieno titolo, perciò, il diritto di essere informato preventivamente di quanto verrà pubblicato e potrà anche scegliere se affrontare il rischio, autorizzando una o più pubblicazioni vietate, con criteri non sindacabili.
(Dalla rassegna stampa ccestudio.it)
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