Categories: Giurisprudenza

LA LEGGE MELANDRI-GENTILONI SUI DIRITTI TV DEL CALCIO

La contitolarità dei diritti tv del calcio fra la Lega e le società; nuovi criteri di mutualità e ripartizione delle risorse; più concorrenza e stop agli accaparramenti nell’acquisizione dei diritti. Sono queste, in sintesi, le peculiarità del decreto legislativo 9/2008, in vigore da febbraio di quest’anno (la legge Melandri-Gentiloni), oggetto oggi di un richiamo dell’Antitrust. La legge è anche finita ad aprile nel mirino di Bruxelles dopo il ricorso presentato da Sky Italia per violazione delle regole comunitarie sulla libera concorrenza.
CONTITOLARITA’ DEI DIRITTI – Si passa dalla titolarità soggettiva (in capo alle singole società di calcio) alla contitolarità tra l’organizzatore della competizione (la Lega Calcio su mandato della Figc) e i singoli organizzatori degli eventi, cioé le società.
DIRITTO DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA – E’ attribuito in via esclusiva all’organizzatore del campionato, cioé alla Lega, che offre i diritti a tutti gli operatori su tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure competitive. La Lega predispone le linee guida in materia di offerta, assegnazione e formazione dei diritti, che devono essere approvate entro 60 giorni dall’Autorità per le Comunicazioni, sentita l’Antitrust.
OFFERTA E PACCHETTI – La Lega può attuare più gare per l’assegnazione dei diritti sulle diverse piattaforme, o mettere le piattaforme in concorrenza fra loro, o utilizzare entrambe le modalità: nell’ipotesi di concorrenza fra piattaforme diverse, la Lega deve predisporre più pacchetti, equilibrati tra loro che non potranno essere tutti acquisiti da un solo operatore.
ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI – Possono partecipare alle gare solo gli operatori che hanno il titolo abilitativo a trasmettere. E’ vietato acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti in materia di posizioni dominanti: in questo modo si vuole assicurare la presenza di più operatori del settore ed evitare che si acquisiscano diritti che non vengono direttamente esercitati da chi li compra. I contratti di licenza durano al massimo tre anni.
PIATTAFORME EMERGENTI – Vengono individuate dall’Agcom: per esempio dell’Iptv, la tv su protocollo Internet, e del Dvb-h, cioé i videofonini. Per la radio, la Lega può predisporre per i mercati nazionale e internazionale un solo pacchetto, da assegnare ad un solo operatore.
MUTUALITA’ – Una quota delle risorse dei diritti viene destinata a sviluppare i settori giovanili delle società, a valorizzare e incentivare le categorie dilettantistiche, a sostenere gli investimenti per la sicurezza degli stadi e a finanziare ogni anno almeno due progetti di particolare rilievo sociale a sostegno di discipline sportive diverse dal calcio.
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE – Una quota non inferiore al 40% viene distribuita in parti uguali fra tutti i partecipanti a ciascuna competizione. Quanto al campionato di serie A, il 40% viene diviso in parti uguali fra tutte le squadre, il 30% sulla base dei risultati sportivi conseguiti e il 30% secondo il bacino di utenza. Del 30% relativo al risultato sportivo, il 10% viene determinato in base dei risultati conseguiti da ogni squadra dalla stagione 1946/47, il 15% in base ai risultati delle ultime 5 stagioni e il 5% in base all’esito dell’ultima competizione. Del 30% relativo al bacino di utenza, il 25% viene determinato in base al numero di sostenitori di ogni squadra e il 5% in base alla popolazione del comune di residenza.
PERIODO TRANSITORIO – I contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 restano in vigore fino al 30 giugno 2010, anche se derivano dall’esercizio di diritti di opzione o prelazione. Nella fase transitoria le società di serie A devono redistribuire una quota del totale delle risorse ricavate dalla contrattazione individuale, stabilita dall’assemblea di categoria entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

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