Editoria

Il decreto Rilancio, l’editoria e il mistero buffo degli emendamenti fantasma

Nel corso della conversione del decreto-legge Rilancio c’è il mistero, in realtà poco buffo, degli emendamenti segnalati in materia di editoria. L’editoria di cooperativa e non profit dall’inizio della pandemia non è stata oggetto di alcun tipo di intervento per ridurre gli effetti della crisi. Anzi è stata esplicitamente esclusa dalle misure specifiche per il settore, come il credito d’imposta sulla carta. In attesa di un momento che verrà; e sembrava che il momento fosse arrivato, in quanto gli emendamenti sono condivisi a livello parlamentare, alcuni sono stati presentati da esponenti di primo piano del movimento cinque stelle. Eppure appena il pallino è tornato al Governo che va verso l’ennesimo voto di fiducia gli emendamenti sono diventati fantasmi, in attesa di un momento che verrà. Ma il rischio è che di rimando in rimando saranno i giornali a diventare fantasmi.

Di seguito gli emendamenti segnalati nel corso del dibattito parlamentare ed attualmente accantonati.

 

ART. 191.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Limitatamente al contributo dovuto per l’annualita 2019, le imprese beneficiarie possono effettuare il pagamento dei costi entro sessanta giorni dall’incasso del saldo del contributo, a condizione che vengano rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione presentato entro il 30 settembre. L’avvenuto pagamento dei costi nel termine massimo di sessanta giorni dall’incasso del saldo deve essere attestato dal revisore contabile che deve dare evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. Nell’ipotesi del mancato pagamento integrale dei costi su cui e stato calcolato il contributo o di mancata trasmissione della certificazione nel termine massimo di sessanta giorni dal pagamento del saldo del contributo, l’impresa decade dal diritto al pagamento dell’acconto, fermo rimanendo l’obbligo di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

*191. 2. Rosato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Limitatamente al contributo dovuto per l’annualita 2019, le imprese beneficiarie possono effettuare il pagamento dei costi entro sessanta giorni dall’incasso del saldo del contributo, a condizione che vengano rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione presentato entro il 30 settembre. L’avvenuto pagamento dei costi nel termine massimo di sessanta giorni dall’incasso del saldo deve essere attestato dal revisore contabile che deve dare evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. Nell’ipotesi del mancato pagamento integrale dei costi su cui e stato calcolato il contributo o di mancata trasmissione della certificazione nel termine massimo di sessanta giorni dal pagamento del saldo del contributo, l’impresa decade dal diritto al pagamento dell’acconto, fermo rimanendo l’obbligo di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

*191. 5. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo,

Cannizzaro, Mandelli, D’Attis, Occhiuto, Pella.

Art. 191-bis. 

(Rimodulazione di alcuni parametri per l’accesso e la determinazione del contributo)

  1. All’articolo 5, comma 1, letterae), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole ≪almeno il 30 per cento≫ sono sostituite con le parole ≪almeno il 25 per cento≫ e le parole ≪almeno il 20 per cento≫ con le parole ≪almeno il 15 per cento≫.
  1. All’articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono apportate le seguenti

modificazioni: a)al comma 6, alla letteraa), le parole: ≪una quota pari al 55 per cento≫ sono sostituite dalle seguenti: ≪una quota pari al 65 per cento≫; alla lettera b) le parole: ≪una quota pari al 45 per cento≫ sono sostituite con le seguenti: ≪una quota pari al 55 per cento≫; alla lettera c) le parole: ≪una quota pari al 35 per cento≫ sono sostituite con le seguenti: ≪una quota pari al 45 per cento≫; b)al comma 7, le parole:≪oltre il limite del 50 per cento≫ sono sostituite dalle seguenti: ≪oltre il limite del 30 per cento≫; c)al comma 8, alla letteraa), le parole: ≪000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione≫ sono sostituite con le parole: ≪400.000 per i periodici e 600.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione≫; d)al comma 10, alla letteraa) del comma 10 le parole: ≪primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici≫ sono sostituite con le seguenti: ≪primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici≫; alla lettera b) le parole: ≪secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici≫ sono sostituite dalle seguenti: ≪secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici≫; alla lettera c) le parole: ≪terzo scaglione, 0,35 per copia venduta≫ sono sostituite con le parole: ≪terzo scaglione, 0,45 per copia venduta≫; e) al comma 15, le parole:≪essere superiore al 50 per cento≫ sono sostituite dalle seguenti: ≪essere superiore al 60 per cento≫.Le misure disposte dal seguente articolo non comportano nuovi oneri a carico della Stato. Al fine di evitare distorsioni negative nella distribuzione dei contributi erogati ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, causate dalla persistenza delle condizioni emergenziali e del conseguente rallentamento delle attivita editoriali, si specifica che per l’esercizio 2020 i contributi alle imprese editoriali di cui sopra non potranno avere un importo inferiore a quelli erogati per il 2019.

  1. 04.Lattanzio, Gallo, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Testamento,

Tuzi, Valente.

Art. 194-bis.

(Misure urgenti per l’editoria)

  1. Al comma 10-quaterdeciesdell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: ≪ventiquattro mesi≫ sono sostituite dalle seguenti: ≪sessanta mesi≫.
  1. 01.Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Enzo Ghionni

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