Categories: Giurisprudenza

GUIDI UN’AUTO NON TUA? ECCO COSA CAMBIA DAL 7 DICEMBRE

Il 7 dicembre 2012, col Decreto del presidente della repubblica numero 198, pubblicato dalla Gazzetta ufficiale 273/12, scatterà l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione in un caso preciso: se il veicolo è usato, per periodi superiori a 30 giorni, da soggetti diversi dai proprietari, esclusi i familiari conviventi. Il fine della norma è far sì che risulti più facile applicare le sanzioni amministrative a carico dei veri responsabili delle infrazioni. In concreto se Tizio con l’auto di Caio va a 200 km/h in autostrada, risulterà più difficile che Caio sostenga di non ricordarsi a chi ha dato la macchina: togliere i punti della patente a Tizio, responsabile della violazione. Forse, il Decreto è anche un aiuto alle Assicurazioni: c’è chi, avendo diritto a pagare polizze RCA non costosissime, intesta a sé veicoli che poi dà in uso a parenti, i quali magari dovrebbero pagare RCA molto onerose. Un escamotage che era e resta perfettamente legale, anche se adesso diventa più difficile nascondere il “trucco”. L’obbligo riguarda anzitutto le società. Anche se la trasformazione societaria non dà luogo alla creazione di un soggetto giuridico distinto da quello originario, e dunque non configura l’obbligo di annotazione al Pra, gli interessati devono chiedere del Dipartimento per i trasporti (insomma, la Motorizzazione) l’aggiornamento del libretto di circolazione con la nuova denominazione. Ma lo stesso obbligo vale per le persone fisiche: in caso di comodato sono esclusi dall’obbligo soltanto i congiunti che vivono con l’intestatario del veicolo; altrimenti, occorre l’aggiornamento della carta di circolazione. COSA CAMBIA – Non muta l’intestazione dell’auto, della moto e dei rimorchi: solo, gl’interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a 30 giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale. Sul libretto, è indicato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, oppure il nominativo dell’affidatario. Sui costi dell’operazione, non si hanno ancora notizie precise, ma vi sapremo essere più precisi nelle prossime ore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
 non rispetti la regola è punto con una somma da 500 a 2.000 euro: la
 sanzione si applica anche a
 chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale
 si riferisce l’operazione, nonché al soggetto proprietario 
dissimulato.

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