GIUDICE RICONOSCE DIRITTO ALLA “TUTELA DELLA PROPRIA IDENTITÀ” AL PARTITO PIRATA

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Con ordinanza del 30 marzo 2012, il giudice della Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale del Tribunale di Milano ha dato ragione all’Associazione Partito Pirata che chiedeva la tutela della propria identità e, in particolare, del diritto al nome, ai sensi dell’art. 7 cc. L’esigenza della tutela cautelare derivava dal fatto che l’omonima associazione Partito Pirata (Pirateparty) utilizzava un segno identico a quello del Partito Pirata (una vela spiegata a destra inserita in un cerchio, unitamente al simbolo tradizionale dei pirati ov-vero il c.d. jolly roger) generando confusione su quale fosse il “vero” Partito Pirata. Per il giudice Perrotti il PirateParty di nuovo conio stava usurpando i diritti del partito Pirata italiano guidato da Athos Gualazzi. Nell’ordinanza si legge infatti: «Allo stato attuale degli atti è verosimile che la ricorrente (il Partito Pirata, ndr) stia subendo una indebita utilizzazione del proprio nome e, più in generale, una lesione della propria identità personale». Sui contenuti, il giudice osserva anche che mentre il Partito Pirata, sin dalla sua costituzione nel 2006, è impegnato sul tema specifico delle libertà sulla rete internet e sulla esigenza di un ripensamento radicale della disciplina del diritto d’autore, il «PirateParty ha pubblicamente espresso posizioni sui temi specifici del copyright e della libertà in rete opposte ed inconciliabili con le idee guida dell’azione politica del Partito Pirata».
Il giudice, infine, ha fissato in € 500,00 la penale dovuta da PirateParty per ogni violazione eventualmente constatata dopo la decorrenza del termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento ed in € 200,00 la penale dovuta per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione dopo la decorrenza del termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento.

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