In una interessante sentenza la Cassazione ha affrontato la tematica del demansionamento nella professione giornalistica. La controversia, che coinvolge il Mattino e un redattore scontento per un cambio di qualifica, ha consentito alla Suprema Corte di esporre i propri orientamenti su alcune figure inerenti alla professione giornalistica. Il ricorrente ha sostenuto di essere stato privato delle mansioni di redattore articolista cronista per essere assegnato all’attività di redattore adibito al desk e che ciò aveva comportato, con il venir meno del rapporto diretto con le fonti informative ed il pubblico dei lettori, un’incidenza sul prestigio e sulla notorietà della firma. Ma per la Suprema Corte l’articolista non è una figura professionale autonoma; la previsione contrattuale esprime soltanto la definizione di un genere di mansioni svolte dal giornalista (sia esso un redattore o un’altra delle figure previste contrattualmente) cui si correlano alcune determinate tutele, specificamente previste dall’art. 9 CNLG. Di conseguenza, il giornalista non può rifiutare il trasferimento dall’attività di cronista a quella di desk, trasferimento che non integra un demansionamento né un vulnus alla professionalità del lavoratore. Per approfondire altri aspetti del provvedimento:
http://circolari.editoria.tv/sentenze/cassazione-civile-sezione-lavoro-del-06052015-n-9119/
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