In una interessante sentenza la Cassazione ha affrontato la tematica del demansionamento nella professione giornalistica. La controversia, che coinvolge il Mattino e un redattore scontento per un cambio di qualifica, ha consentito alla Suprema Corte di esporre i propri orientamenti su alcune figure inerenti alla professione giornalistica. Il ricorrente ha sostenuto di essere stato privato delle mansioni di redattore articolista cronista per essere assegnato all’attività di redattore adibito al desk e che ciò aveva comportato, con il venir meno del rapporto diretto con le fonti informative ed il pubblico dei lettori, un’incidenza sul prestigio e sulla notorietà della firma. Ma per la Suprema Corte l’articolista non è una figura professionale autonoma; la previsione contrattuale esprime soltanto la definizione di un genere di mansioni svolte dal giornalista (sia esso un redattore o un’altra delle figure previste contrattualmente) cui si correlano alcune determinate tutele, specificamente previste dall’art. 9 CNLG. Di conseguenza, il giornalista non può rifiutare il trasferimento dall’attività di cronista a quella di desk, trasferimento che non integra un demansionamento né un vulnus alla professionalità del lavoratore. Per approfondire altri aspetti del provvedimento:
http://circolari.editoria.tv/sentenze/cassazione-civile-sezione-lavoro-del-06052015-n-9119/
Sae indica i nuovi vertici de La Stampa: il direttore responsabile del quotidiano torinese sarà…
Sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria è stato pubblicato l’elenco dei soggetti che hanno…
Dopo aver chiarito il ruolo della cooperativa giornalistica nel sistema dell’editoria, proseguiamo la nostra guida…
Una delle operazioni più rilevanti degli ultimi anni nel panorama dell'editoria e dell'informazione del Mezzogiorno…
In un mercato editoriale sempre più competitivo e segnato dalla trasformazione digitale, arriva un nuovo…
Fino a pochi anni fa, un controllo fiscale si basava quasi esclusivamente su documenti contabili,…