GESTIONE SEPARATA. AUMENTO DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

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L’Inps comunica la misura delle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2008 per gli iscritti alla Gestione separata, in seguito alla legge 247/2007 che ne ha stabilito l’aumento di un punto percentuale.
Circolare INPS n. 8 del 17.01.2008
1)
Aliquote contributive
    
La legge 24 dicembre 2007, n. 247, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301
del 29 dicembre 2007, all’articolo 1, comma
79 ha

stabilito, a partire dal 1° gennaio 2008, l’aumento di un punto percentuale
delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti
alla Gestione separata.
     Il predetto comma dispone, inoltre, che anche nel 2009
e nel 2010 vi sia l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota relativa
agli soggetti che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.
     Il comma citato così dispone:” Con riferimento agli
iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme
obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in
misura pari al 24 per cento per l’anno
2008, in

misura pari al 25 per cento per l’anno 2009 e in misura pari al 26 per cento
a decorrere dall’anno 2010. Con effetto dal 1º gennaio 2008 per i rimanenti
iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la
relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
sono stabilite in misura pari al 17 per cento”.
     Si conferma, pertanto, l’innovazione già introdotta
dalla legge finanziaria dello scorso anno secondo cui nella Gestione separata
sono in vigore due sole aliquote fisse e riferite l’una a tutti gli iscritti
che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria e
l’altra a tutti i rimanenti iscritti.
     Come negli anni precedenti per gli iscritti che non
risultino già assicurati è dovuta l’ulteriore aliquota contributiva,
istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il
finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela
relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza
ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia.
     La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, già
stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è
pari allo 0,72 per cento, così come specificato nel messaggio n. 27090 del
9/11/2007.
     Conseguentemente le aliquote contributive dovute alla
Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi delle disposizioni
sopra richiamate, sono complessivamente fissate come segue:
       a) 24,72 per cento (24,00 aliquota IVS più
0,72 di aliquota aggiuntiva), dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso
altre forme pensionistiche obbligatorie;
       b) 17,00 per cento, dovuto dai soggetti
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

2)
Massimale annuo di reddito
    
Le predette aliquote del 24,72 per cento e del 17,00 per cento, sono
applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi
conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del
massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n.
335/1995, per il quale, in attesa di ricevere da parte dell’ISTAT gli indici
percentuali armonizzati di crescita dei beni di consumo, si fa riserva di
successiva comunicazione.

3)
Ripartizione dell’onere contributivo
    
Rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e
committente stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e di due
terzi (2/3).
     Per gli associati in partecipazione resta altresì
ferma la ripartizione nella misura del 55 per cento a carico dell’associante e
del 45 per cento a carico dell’associato.

4)
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2008
    
Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai
sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a
redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo
comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte
entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo
d’imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato). Da ciò consegue
che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2008 e
riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2007 sono da assoggettare
alle aliquote contributive in vigore nel 2007.

5)
Minimale per l’accredito contributivo
    
Per quanto concerne l’accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di
reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si fa
parimenti riserva di successiva comunicazione in attesa di ricevere i dati
ufficiali da parte dell’ISTAT.

6)
Aliquote di computo
    
Come disposto dalla norma già richiamata al punto 1), con effetto dal 1°
Gennaio 2008 le aliquote di computo sono stabilite nella misura del 24 per cento
e del 17 per cento, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra
gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti.
     Per informazioni in merito alle aliquote di computo che
si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rimanda alla circolare n.
7/2007.

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