La sentenza n. 7039 della Cassazione del 22 febbraio 2012 ha sancito che il reato di dichiarazione fraudolenta, per le imposte dirette, è da intendersi derivante dalla sola inesistenza oggettiva delle operazioni figuranti nelle fatture (intesa come diversità totale o parziale tra costi indicati e sostenuti) mentre nei confronti dell’IVA il reato deve comprendere anche l’inesistenza soggettiva, cioè, quella relativa alla diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione e quello precisato in fattura.
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