I fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici su reti di diffusione terrestre, via satellite o di distribuzione via cavo in possesso del titolo abilitativo in corso di validità che intendono effettuare senza alcun onere su altri mezzi di comunicazione elettronica (via web o attraverso reti mobili) la ritrasmissione simultanea integrale (simulcast) della propria programmazione possono farlo a condizione che lo notifichino all’Agcom e al Ministero dello sviluppo economico. Questo quanto previsto, tra l’altro, dalla delibera n. 606/10/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Come detto, il regolamento disciplina la diffusione di contenuti audiovisivi e sonori su internet o sulle reti mobili e trova particolare applicazione per le web radio e le web tv.
Il provvedimento prevede, inoltre la richiesta di specifica autorizzazione all’Agcom. nell’ipotesi in cui si intendano diffondere via internet contenuti nuovi rispetto a quelli trasmessi via etere, via satellite o via cavo.
La delibera non si applica invece a quei soggetti che forniscono servizi di media audiovisivi o radiofonici i cui ricavi annui non superino i 100.00 euro.
Il comitato di redazione di Repubblica in un comunicato stampa ha lanciato una proposta interessante…
I giornalisti di Repubblica sognano la fondazione, un modo per risolvere l’impasse attorno alla cessione…
Tra Elkann e i greci, per Gedi, spunta la terza offerta. Già, la terza dopo…
Non c’è nessuna tensione in casa Quotidiano Nazionale in merito alla trattativa tra il Gruppo…
Dopo l’uscita da Il Giornale, Alessandro Sallusti è pronto per una nuova avventura editoriale: ecco…
Guido Scorza s’è dimesso dalla carica di componente del Garante della Privacy. E lo ha…