I fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici su reti di diffusione terrestre, via satellite o di distribuzione via cavo in possesso del titolo abilitativo in corso di validità che intendono effettuare senza alcun onere su altri mezzi di comunicazione elettronica (via web o attraverso reti mobili) la ritrasmissione simultanea integrale (simulcast) della propria programmazione possono farlo a condizione che lo notifichino all’Agcom e al Ministero dello sviluppo economico. Questo quanto previsto, tra l’altro, dalla delibera n. 606/10/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Come detto, il regolamento disciplina la diffusione di contenuti audiovisivi e sonori su internet o sulle reti mobili e trova particolare applicazione per le web radio e le web tv.
Il provvedimento prevede, inoltre la richiesta di specifica autorizzazione all’Agcom. nell’ipotesi in cui si intendano diffondere via internet contenuti nuovi rispetto a quelli trasmessi via etere, via satellite o via cavo.
La delibera non si applica invece a quei soggetti che forniscono servizi di media audiovisivi o radiofonici i cui ricavi annui non superino i 100.00 euro.
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