EQUITÀ RETRIBUTIVA LAVORO GIORNALISTICO: CONCLUSO ESAME IN COMMISSIONE. ECCO IL NUOVO TESTO

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La Commissione Cultura della Camera ha concluso l’esame della proposta di legge recante norme per promuovere l’equità retributiva nel lavoro giornalistico (AC. 3555).
Il testo del provvedimento, così come elaborato dal Comitato ristretto, sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l’espressione del parere, anche ai fini dell’eventuale trasferimento in sede legislativa.


Norme per promuovere l’equità retributiva nel lavoro giornalistico (C. 3555)

ART. 1.
(Finalità, definizioni e ambito applicativo)

1. In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l’equità retributiva dei giornalisti iscritti all’albo di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici anche telematici; nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.
2. Ai fini della presente legge, per equità retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.


ART. 2.
(Commissione per la valutazione dell’equità retributiva del lavoro giornalistico)

1. È istituita presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell’equità retributiva del lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione». La Commissione è composta da quattro membri, di cui:
a) uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente;
b) uno designato dal Ministro dello sviluppo economico;

c) uno designato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti;

d) uno designato dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI)
2. Entro tre mesi dal suo insediamento la Commissione definisce i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all’albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. I requisiti minimi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

3. La Commissione, valutate le politiche retributive dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive, redige un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del comma 2, dandone adeguata pubblicità sui maggiori mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione garantisce il costante aggiornamento dell’elenco di cui al presente comma.

4. Alle eventuali spese derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso.


ART. 3.
(Accesso ai contributi all’editoria)

1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, è requisito necessario per l’accesso a qualsiasi contributo pubblico in favore dell’editoria.


ART. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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