Categories: Giurisprudenza

ENZO CHELI & CO. PRESENTANO APPELLO CONTRO SENTENZA DEL TAR CHE GLI NEGA IL TFR

Oggetto del contendere è il trattamento di fine rapporto relativo all’incarico svolto in qualità di commissari dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pari ad alcune decine di migliaia di euro, per ciascuno degli ex componenti. La controversia è nata da un’interpretazione discordante della norma sugli emolumenti dei componenti dell’ufficio. La norma in questione rinvia, infatti, al trattamento complessivo utilizzato per i giudici costituzionali.
L’Autorità ha stabilito, l’11 ottobre del 2006, che ai propri componenti non spettano “i trattamenti di quiescenza e di previdenza”. I ricorrenti (l’ex presidente Enzo Cheli e i suoi colleghi, all’epoca esponenti dell’ufficio del Garante per le tlc: Alfredo Meocci, Mario Lari, Alessandro Luciano, Paola Manacorda, Vincenzo Monaci, Antonio Pilati, Giuseppe Sangiorgi e Silvio Traversa) invece, sostengono che il Tfr doveva essere incluso nel trattamento economico. Ma il ricorso è stato rigettato dal Tar del Lazio, lo scorso gennaio: “i componenti le Authority non sono dipendenti pubblici con un rapporto di lavoro peculiare. Il connotato dell’autonomia e dell’indipendenza, che caratterizza l’attività svolta dall’Agcom rispetto all’organizzazione dello Stato apparato, porta ad escludere che i componenti di detto organo possano essere annoverati tra i dipendenti dello Stato. Essi sono, invece, funzionari onorari”.
Gli ex membri dell’ufficio del Garante hanno deciso di fare ricorso al Consiglio di Stato sostenendo invece, che “l’incarico di componente delle Authorities si concreta nell’espletamento di un munus pubblico che sottintende una relazione di lavoro e di servizio la quale non si discosta da quella di qualsivoglia lavoratore dipendente, sia esso pubblico o privato; tanto più se si considera che, ai fini fiscali, la percezione di simili indennità è equiparata agli emolumenti derivanti da lavoro dipendente”. I difensori degli ex componenti dell’Autorità sottolineano inoltre l’incostituzionalità dell’ingiusta sperequazione tra situazioni corrispondenti, relativa al diverso trattamento dei membri dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato rispetto e i componenti dell’Autorità per le tlc.
Vincenza Petta

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