Categories: Giurisprudenza

ECCO LA NORMA CHE MODIFICA LE PROCEDURE DI NOMINA DEI COMMISSARI AGCOM

La manovra ‘Salva Italia’ è intervenuta riducendo i costi di funzionamento delle Autorità di governo. L’Agcom si è vista ridurre il numero dei componenti del consiglio da otto a quattro, escluso il presidente. In particolare, si dimezzeranno sia i membri della “commissione infrastrutture e reti” sia quelli della “commissione servizi e prodotti”, entrambi portati da quattro a due. Purtroppo, però, non è stato previsto anche il necessario intervento correttivo che armonizzi con questa norma il sistema di elezione parlamentare dei commissari. Per evitare “un serio rischio per l’equilibrio del futuro consiglio dell’Authority”, il senatore Luigi Zanda (Pd) ha presentato un emendamento al decreto-legge integrativo decreti liberalizzazioni e consolidamento conti pubblici (Atto Senato n. 3221) in esame in commissione Industria. L’emendamento è stato accolto dalla commissione ma dovrà comunque passare l’esame dell’Aula.
La legge del 1997 prevede che Senato e Camera eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e deputato – continua la legge del 1997 – esprime il voto indicando due nominativi, uno per ciascuna commissione. Un sistema che però, con il dimezzamento dei commissari, sulla carta favorirebbe un accordo nella maggioranza che potrebbe fare man bassa e portare a casa l’intera posta monopolizzando entrambe le commissioni.
Secondo la modifica preparata da Zanda ciascun senatore e ciascun deputato dovrà esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio (e non più uno per ciascuna commissione).

L’emendamento:
1.102
ZANDA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In ragione della necessità di coordinamento legislativo e di adeguamento tempestivo alle disposizioni dell’articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni all’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249:
a) al secondo periodo e al quarto periodo, la parola: “quattro”, è sostituita dalla parola: “due”;
b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio”».
Conseguentemente, aggiungere, nel titolo, le seguenti parole: «nonché disposizioni di coordinamento e di adeguamento all’articolo 23, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011».

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