E’ risarcibile il danno ingiusto per diffamazione arrecata attraverso la diffusione a mezzo internet di comunicati stampa denigratori

Pubblichiamo sul nostro sito una sentenza della Cassazione Civile risalente al 25 agosto 2014. Parte ricorrente è il Codacons   per avere creato e pubblicato sul proprio sito internet un link contenente informazioni lesive e false dell’onore e della reputazione di dirigente del laboratorio di fisica dell’Istituto superiore di Sanità , inducendo lo spettatore/lettore a credere che, nella sua qualità   di esperto di radio protezione ed effetti nocivi delle onde elettromagnetiche, subordinasse il proprio operato e le proprie tesi scientifiche agli interessi delle multinazionali produttrici di telefonini, per avere ricevuto una somma, pari a L. 20.000.000, dalla Motorola in favore di un’associazione privata di cui era presidente.  Con il primo motivo di ricorso il Codacons afferma che i comunicati stampa di cui trattasi costituivano legittimo esercizio del diritto di critica.    Il risarcimento dei danni da diffamazione è escluso dall’esimente dell’esercizio del diritto di critica quando i fatti narrati corrispondano a verità e l’autore, nell’esposizione degli stessi, seppur con terminologia aspra e di pungente disapprovazione, si sia limitato ad esprimere l’insieme delle proprie opinioni (Cass. 19 giugno 2012, n. 10031). Se è vero, infatti, che il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, resta fermo che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (cfr. Cass. 06 aprile 2011, n. 7847), con la precisazione che, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell’autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di critica, stabilire se lo scritto rispetti il requisito della continenza verbale è valutazione che non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell’interesse individuale alla1 reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l’esimente dell’esercizio del diritto di critica (Cass. 20 giugno 2013, n. 15443).  In questa fattispecie si osserva, innanzitutto, che l’incontroverso riferimento al contenuto del link come a quello di due “comunicati stampa” richiama più il taglio della “notizia”, che quello della critica. In ogni caso – anche a ritenere che il motivo di appello, con cui si prospettava che il tenore del comunicato stampa del novembre 1998 si limitava a “porre il problema” della legittimità del comportamento di un funzionario pubblico (cfr. pag. 2 della decisione impugnata), intendesse profilare una commistione tra notizia e commento – è assorbente la considerazione che la Corte di appello si è fatto carico di siffatto rilievo, con argomentazioni che si collocano perfettamente nell’alveo dei principi sopra esposti sub 2.1., segnatamente evidenziando non solo l’incompletezza della notizia, assunta come premessa del “problema” sollevato (per essere stata taciuta la misura del contributo alla società e per non essere stato aggiornato il link con la notizia dell’esito positivo per il V. sia dell’indagine amministrativa, sia del procedimento penale), ma anche il tono insinuante dell’esposizione, idonea a suggerire, con un facile sillogismo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), al lettore del sito l’immagine reale di un soggetto foraggiato dalla Motorola al fine di affermare l’innocuità degli effetti delle onde elettromagnetiche emesse dai cellulari. In definitiva il motivo in esame non  merita accoglimento. Link per una visione completa del provvedimento:

http://circolari.editoria.tv/?p=24912

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