Chi diffonde in una chat aperta il cellulare di una persona, ottenuto in occasione di un “colloquio virtuale” commette il reato previsto dall’articolo 167 della legge 196 del 2003 sulla privacy (trattamento illecito di dati) e rischia quattro mesi di reclusione. Lo chiarisce la Cassazione nella sentenza della terza sezione penale 21839 del 17 febbraio 2011, depositata il 1° giugno. Secondo la Corte anche chi non è “istituzionalmente” depositario della tenuta dei dati ma è venuto a conoscenza di queste informazioni, anche in via occasionale – in questo caso chattando – rientra nel gruppo dei soggetti che la legge considera titolari del trattamento dei dati personali (articolo 4 del Codice della privacy: persona fisica, persona giuridica, Pa e qualsiasi altro ente cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati). La conseguenza è che chi diffonde queste informazioni in maniera indebita commette reato.
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