L’Autorità garante per la privacy ha stabilito che le società non possono svolgere attività di monitoraggio sistematico per individuare gli utenti dediti allo scambio di file su internet. L’istruttoria sul caso “Peppermint” si è conclusa con l’accusa di attività illecita per la società discografica Peppermint e la società informatica Techland che sono riuscite a risalire ai nomi degli utenti sorpresi a scambiare illegalmente file su internet. Prima di tutto, la direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche vieta ai privati di poter effettuare monitoraggi capillari e prolungati verso un numero elevato di soggetti. In secondo luogo, le reti P2P, finalizzate allo scambio di dati e file per scopi personali, possono essere usati solo a tale scopo. È, dunque, illecito il loro utilizzo per il monitoraggio e la ricerca di dati finalizzati alla richiesta di un risarcimento. Sono stati, inoltre, violati i principi di trasparenza e correttezza, perché i dati sono stati raccolti ad insaputa sia degli interessati sia degli abbonati non coinvolti nello scambio. Le società dovranno cancellare tutti i dati raccolti entro il 31 marzo.
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