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DISCIPLINA SANZIONATORIA PER ABUSI NELL’ESERCIZIO DI IMPIANTI RADIOTV

La DGSGER del Dipartimento per le comunicazioni ha emanato, in questi giorni, una importante circolare che impartisce direttive e chiarimenti agli Ispettorati Territoriali con riferimento all’applicazione della disciplina sanzionatoria (art. 98 del decreto legislativo n. 259/03 “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”) in caso di abusi commessi sia da operatori che da estranei, riguardanti l’esercizio degli impianti nel settore dell’emittenza radiotelevisiva.
La circolare era stata più volte sollecitata all’Amministrazione dalla FRT che aveva segnalato alcune valutazioni, spesso non univoche, da parte degli ispettorati territoriali del Ministero con riferimento alla disciplina sanzionatoria (anche di rilevanza penale) da applicarsi nelle seguenti casistiche: attivazione di impianti senza autorizzazione; attuazione, in assenza delle prescritte autorizzazioni, di modifiche operative e/o tecniche di impianti regolarmente detenuti dai soggetti concessionari o autorizzati; iniziale rilascio da parte degli organi periferici, di autorizzazioni, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 177/05 “Testo Unico della radiotelevisione”alla modifica di impianti; autorizzazioni successivamente revocate per l’insorgenza di situazioni interferenziali con terzi utilizzatori. La Direttiva, firmata dal Direttore Generale dr. Francesco Saverio Leone, eliminando definitivamente le incertezze tra gli operatori, ha finalmente fatto chiarezza sul regime sanzionatorio da applicarsi nelle sopracitate casistiche. Infatti la circolare, nel richiamare le diverse normative in materia di sanzioni con particolare riferimento a quelle di rilevanza penale inizialmente disciplinate dall’art. 30 della legge 223/90, poi confluite nell’art. 98 del già citato Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ha testualmente chiarito quanto segue “in sede di applicazione delle suddette norme, non debbono essere colpite da sanzione penale le modifiche tecniche – operative di impianti regolarmente detenuti da soggetti concessionari o autorizzati, in assenza delle prescritte autorizzazioni da parte degli Ispettorati Territoriali ovvero la prosecuzione dell’esercizio di impianti successivamente alla revoca disposta dagli stessi Ispettorati a causa dell’insorgenza di situazioni interferenziali per precedenti autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 28 del Decreto legislativo 177/05.”

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