Diritti d’autore, dall’UE ennesimo stop ai siti di film pirati

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La vendita di un lettore multimediale che consente di guardare gratuitamente e facilmente, su uno schermo televisivo, film illegittimamente disponibili su Internet può costituire una violazione del diritto d’autore. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza odierna, causa C-527/15, Stiching Brein, che ha stabilito come la riproduzione temporanea su tale lettore di un’opera tutelata da diritto d’autore mediante diffusione dati in flusso continuo («streaming») non è esentata dal diritto di riproduzione.

Il caso che ha originato la presente decisione è il seguente.

Il sig. Wullems vende su Internet diversi modelli di un lettore multimediale detto «filmspeler». Si tratta di un dispositivo che funge da intermediario fra una fonte di immagini e/o di segnali audio e uno schermo televisivo. Su tale lettore il sig. Wullems ha installato un software open source che consente di aprire dei file in un’interfaccia facile da utilizzare tramite strutture a menù. Inoltre, vi ha integrato estensioni (add-ons) disponibili su Internet, le quali hanno la funzione di attingere ai contenuti desiderati sui siti di streaming e di riprodurli, con un semplice clic, sul lettore multimediale connesso a uno schermo televisivo. Alcuni dei siti in parola danno accesso a contenuti digitali con l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore, mentre altri vi danno accesso senza l’autorizzazione di questi ultimi. Secondo la pubblicità, il lettore multimediale consentirebbe, in particolare, di guardare gratuitamente e facilmente, su uno schermo televisivo, materiale audiovisivo disponibile su Internet senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore.

La Stichting Brein, una fondazione olandese che tutela gli interessi dei titolari del diritto d’autore, chiede al Rechtbank Midden-Nederland (Tribunale di Midden-Nederland, Paesi Bassi) di ordinare al sig. Wullems la cessazione della vendita del lettore multimediale o dell’offerta di collegamenti ipertestuali che danno illegittimamente agli utenti l’accesso a opere protette. La Stichting Brein sostiene che, attraverso la vendita del lettore multimediale, il sig. Wullems ha effettuato una «comunicazione al pubblico», in violazione della normativa dei Paesi Bassi sul diritto d’autore che recepisce la direttiva 2001/29. Il Rechtbank Midden-Nederland ha deciso di rivolgersi alla Corte a tale proposito.

Nella sua sentenza odierna, la Corte conferma che la vendita di un lettore multimediale come quello in discussione costituisce una «comunicazione al pubblico», ai sensi della direttiva.

Essa rammenta, al riguardo, la propria giurisprudenza, secondo cui l’obiettivo principale della direttiva è la realizzazione di un livello elevato di protezione a favore degli autori. La nozione di «comunicazione al pubblico» dev’essere dunque intesa in senso ampio. Peraltro, la Corte ha già dichiarato che il fatto di mettere a disposizione su un sito Internet dei collegamenti cliccabili verso opere protette, pubblicate senza alcun limite di accesso su un altro sito, offre agli utilizzatori del primo sito un accesso diretto a tali opere. È questa l’ipotesi che ricorre anche nel caso della vendita del lettore multimediale in parola.

Analogamente, il sig. Wullems procede, con piena cognizione delle conseguenze della sua condotta, alla preinstallazione nel lettore multimediale di estensioni che consentono di accedere alle opere tutelate e di visualizzare tali opere su uno schermo televisivo. Una simile attività non coincide con la mera fornitura di attrezzature fisiche considerata dalla direttiva. A detto riguardo, dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che i siti web di streaming non sono facilmente identificabili dal pubblico e, per quanto concerne la maggior parte degli stessi, cambiano frequentemente.

La Corte rileva, parimenti, che, secondo il giudice del rinvio, il lettore multimediale è stato acquistato da un numero considerevole di persone. Inoltre, la comunicazione riguarda il complesso dei potenziali acquirenti di tale lettore che dispongono di una connessione Internet. Pertanto, detta comunicazione riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende un numero di persone considerevole. Peraltro, l’offerta di detto lettore multimediale è realizzata allo scopo di trarne profitto, atteso che il prezzo per questo stesso lettore multimediale viene pagato segnatamente per ottenere un accesso diretto alle opere protette, disponibili su siti di streaming senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore.

La Corte dichiara altresì che gli atti di riproduzione temporanea, sul lettore multimediale in discussione, di un’opera tutelata dal diritto d’autore ottenuta via streaming su un sito web appartenente a un terzo che offre tale opera senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore non sono esentati dal diritto di riproduzione.

Secondo la direttiva un atto di riproduzione è esentato dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 della medesima solo qualora soddisfi cinque requisiti, vale a dire qualora: 1) sia temporaneo; 2) sia transitorio o accessorio; 3) sia parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico; 4) il procedimento sia eseguito all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali, e 5) tale atto sia privo di rilievo economico proprio. Siffatti requisiti sono cumulativi, nel senso che la mancata osservanza di uno solo di essi implica che l’atto di riproduzione non è esente. Inoltre, l’esenzione è applicata esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali protetti e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto.

Nella fattispecie, e alla luce, in particolare, del contenuto della pubblicità fatta per il lettore multimediale e della circostanza che la principale attrattiva di detto lettore risiede nella preinstallazione delle estensioni, la Corte considera che l’acquirente di un tale lettore accede intenzionalmente e consapevolmente a un offerta gratuita e non autorizzata di opere tutelate.

Inoltre, gli atti di riproduzione temporanea, sul lettore multimediale in discussione, di opere tutelate dal diritto d’autore, sono tali da pregiudicare il normale sfruttamento delle opere in parola e da ledere ingiustificatamente gli interessi legittimi dei titolari del diritto, giacché ne deriva generalmente una riduzione delle transazioni legali relative a dette opere protette.

(AGENPARL)

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