La sentenza in allegato, pubblicata in cancelleria il 30/03/2015, riguarda un presunto caso di diffamazione per pubblicazione di atti coperti dal segreto investigativo. La ricorrente è Mediaset, che accusa il gruppo editoriale l’Espresso di aver violato l’art.684 c.p. e l’art. 114 c.p.p., entrambi inerenti al divieto di pubblicazione di atti. Ritiene inoltre che il gruppo editoriale abbia violato il d.lgs 196/2003, in materia di riservatezza. Per la Corte di Cassazione, poiché la questione integra valori di rango costituzionale (come la libertà di stampa e l’esercizio della giurisdizione), è giusto rimettere la causa al Primo Presidente. La Suprema Corte riconosce la validità di una richiesta di risarcimento per violazione dell’art. 684. Tale enunciazione è in correlazione con la plurioffensività del reato, giacchè l’articolo tutela la dignità delle parti e l’interesse dello Stato al corretto svolgimento del processo. Non esiste un concetto di limitatezza dei dati divulgabili, poiché l’art.114 c.p.p non pone deroghe al divieto generale di pubblicazione. Pertanto orientamenti giurisprudenziali poco armonici spingono la Corte al rinvio al Primo Presidente, che a sua volta può decidere di rimettere la questione alle Sezioni Unite.
http://circolari.editoria.tv/sentenze/corte-suprema-di-cassazione-del-30032015-n-6428/
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