Categories: Notizie flash

Diffamazione via Facebook: il testo della sentenza

1. Ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa.

2. Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto di due.

3. Ai fini di detta valutazione non può non tenersi conto dell’utilizzazione di un social network (nel caso di specie, Facebook), a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti alla stessa cerchia lavorativa della persona offesa dal reato, nè la circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona.

Scarica il testo della sentenza

Recent Posts

Dall’Agcom solidarietà a La Stampa nel nome del pluralismo

L’Agcom ha fornito la solidarietà a La Stampa dopo gli attacchi alla redazione di una…

4 ore ago

Mediaset trascina l’intelligenza artificiale in tribunale

Mediaset trascina l’intelligenza artificiale in tribunale. La prima causa italiana di un editore contro l’Ai.…

4 ore ago

Per gli editori il paese di acquisto dei prodotti editoriali non è neutro ai fini Iva

Quando un editore italiano compra libri, giornali o periodici dall’estero, l’IVA non si applica sempre…

17 ore ago

Nomine nel gruppo Cairo: Alberto Braggio nuovo ad di La7

Girano le poltrone nel gruppo Cairo: Alberto Braggio è il nuovo amministratore delegato di La7.…

1 giorno ago

Quando il pm non può frugare nel pc del cronista: la Cassazione difende le fonti dei giornalisti

In attesa che finalmente l’Italia recepisca in pieno il Regolamento European media freedom act, la…

2 giorni ago