In una causa per diffamazione se, come nel caso in oggetto, un blogger invia a un tecnico un post da caricare con contenuti ritenuti diffamatori, il tribunale competente è quello del caricamento del testo. Anche per la diffusione raggiunta dalla rete, la Corte ha ritenuto di esprimere il seguente principio di diritto: «Nei reati di diffamazione a mezzo della rete internet, ove sia impossibile individuare il luogo di consumazione del reato e sia invece possibile individuare il luogo in remoto in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato, tale criterio di collegamento, in quanto prioritario rispetto a quello di cui al comma II dell’articolo 9 Gpp (regole suppletive), deve prevalere su quest’ultimo, cosicché la competenza risulta individuabile con riferimento al luogo fisico ove viene effettuato l’accesso alla rete per il caricamento dei dati sul server».
fonte: www.francoabruzzo.it
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