In una causa per diffamazione se, come nel caso in oggetto, un blogger invia a un tecnico un post da caricare con contenuti ritenuti diffamatori, il tribunale competente è quello del caricamento del testo. Anche per la diffusione raggiunta dalla rete, la Corte ha ritenuto di esprimere il seguente principio di diritto: «Nei reati di diffamazione a mezzo della rete internet, ove sia impossibile individuare il luogo di consumazione del reato e sia invece possibile individuare il luogo in remoto in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato, tale criterio di collegamento, in quanto prioritario rispetto a quello di cui al comma II dell’articolo 9 Gpp (regole suppletive), deve prevalere su quest’ultimo, cosicché la competenza risulta individuabile con riferimento al luogo fisico ove viene effettuato l’accesso alla rete per il caricamento dei dati sul server».
fonte: www.francoabruzzo.it
Braccio di ferro a Tiscali dopo la decisione di licenziare dodici giornalisti. L’Assostampa sarda è…
La Regione Marche torna a investire nel settore dell’editoria e dell’informazione locale con nuovi strumenti…
Le edicole rappresentano un presidio fondamentale di socialità, informazione e pluralismo nei territori. È quanto…
Nuova aggressione ai giornalisti, nel mirino stavolta finisce una troupe di Report. A denunciare l’accaduto…
Un comitato editoriale per Domani, la Fondazione ha istituito l’organismo che avrà un ruolo di…
Entro il prossimo 31 marzo 2026 è fissata la scadenza per la presentazione della domanda per i…