Categories: Giurisprudenza

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA. I LIMITI DELLA CRONACA GIUDIZIARIA

La cronaca giudiziaria è lecita quando venga esercitata correttamente, limitandosi il giornalista a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o commentare l’attività investigativa o giurisdizionale.
La Cassazione individua i limiti entro cui il diritto di cronaca giudiziaria può operare quale scriminante nella diffamazione a mezzo stampa.

La Corte parte dall’ovvia ed indiscutibile premessa in forza della quale il diritto di cronaca è legittimamente esercitato quando il giornalista si limiti a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o commentare l’attività investigativa o giurisdizionale.

Al giornalista non è invece consentito, prosegue il giudice di legittimità, utilizzare le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti ed autonomamente offensive.

In tal caso, conclude la Cassazione, il giornalista deve assumersi direttamente l’onere di verificare la notizia e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo invece reinterpretare i fatti nel contesto di una autonoma ed indimostrata ricostruzione giornalistica.

In altri termini, il giornalista non esercita correttamente il diritto di cronaca quando non si limiti ad essere veicolo di conoscenza per il pubblico rispetto all’attività investigativa o giurisdizionale in corso, ma utilizzi, invece, le informazioni desu­mibili dalle attività sopradette per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive.

Va piuttosto ricordato che, secondo l’assunto preferibile, la verità della notizia mutua­ta da un provvedimento giudiziario è da ritenere sussistente ogni qual­volta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. E’ pertanto sufficiente che l’articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell’autorità giudiziaria, non potendosi chiedere al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo d’altra parte il criterio della verità della notizia essere riferito agli svilup­pi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell’articolo.

Per andare esente da responsabilità, in tal caso, è necessario e sufficiente che il giornalista si attenga fedelmente al contenuto del provvedimento giudiziario cui la stessa si riferisce, senza alterazioni o travisamenti di sorta.
(Cassazione penale Sentenza, Sez. I, 15/02/2008, n. 7333 – M.E.)

editoriatv

Recent Posts

La corazzata Salvini è una felpa pazzesca

Se non ci fosse un Salvini bisognerebbe inventarlo. Perché nessuno come lui riesce a far…

12 ore ago

Informazione locale, a Roma il convegno “Voci del Territorio – Investire nel valore dell’informazione locale”

Istituzioni, editori, giornalisti e rappresentanti delle Autorità indipendenti si confronteranno a Roma sul futuro dell’informazione…

19 ore ago

L’enciclica di Leone, l’applauso di Barachini: “Serve un’Ai guidata dall’uomo”

Una riflessione importante, quella sul futuro e sull’Ai nell’enciclica di Papa Leone che strappa applausi…

23 ore ago

Salvini fa i conti delle copie dei giornali ma fa infuriare la Fieg

Ci voleva Matteo Salvini per fare arrabbiare, ancora di più, gli editori della Fieg. Che…

23 ore ago

Google contro l’accusa di monopolio: la battaglia legale che può cambiare il futuro del web

Google torna al centro dello scontro globale sul potere delle Big Tech. Il colosso di…

2 giorni ago