Quando un sito può essere definito pornografico? Il caso di escort-advisor

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L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha disposto il blocco dall’Italia del sito Escort Advisor, dopo aver accertato che la piattaforma non aveva adottato un sistema efficace di verifica dell’età degli utenti. Il provvedimento è importante non soltanto perché rappresenta una delle prime applicazioni concrete della nuova disciplina sull’age verification. La parte più significativa della delibera riguarda infatti una questione molto più generale: quando un sito internet può essere considerato pornografico? La domanda è meno semplice di quanto possa apparire.

Escort Advisor non si presenta come un sito destinato alla visione di film pornografici. Non offre, almeno formalmente, un catalogo di contenuti audiovisivi sessualmente espliciti e non è strutturato come una tradizionale piattaforma pornografica. Si definisce, invece, un portale di annunci e recensioni relativo a servizi per adulti.

Proprio su questa distinzione si è concentrata la difesa della società svizzera DonTouch SA, titolare del servizio. La società ha sostenuto che il sito non avrebbe avuto come oggetto la fruizione di contenuti pornografici, ma soltanto la pubblicazione di annunci e recensioni destinati a mettere in contatto gli inserzionisti con gli utenti.

L’AGCOM ha respinto questa ricostruzione. E, nel farlo, ha elaborato un criterio che potrebbe avere conseguenze molto più ampie rispetto al singolo caso.

Dal Decreto Caivano alla verifica obbligatoria dell’età

La vicenda nasce con l’articolo 13-bis del decreto-legge n. 123 del 2023, il cosiddetto Decreto Caivano, convertito dalla legge n. 159 del 2023.

La disposizione impone ai gestori di siti web e ai fornitori di piattaforme di condivisione video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico di adottare sistemi efficaci per verificare la maggiore età degli utenti. L’obiettivo è impedire ai minori di accedere a contenuti pornografici o sessualmente espliciti.

Il semplice pulsante con il quale l’utente dichiara di avere più di diciotto anni non è sufficiente. È richiesto un controllo effettivo, affidato a sistemi capaci di accertare l’età senza necessariamente identificare la persona.

Con la delibera n. 96/25/CONS, l’AGCOM ha definito le modalità tecniche e procedurali che i siti interessati devono rispettare. Il sistema è costruito secondo un meccanismo di “doppio anonimato”: il soggetto che verifica l’età non dovrebbe conoscere il servizio al quale l’utente vuole accedere, mentre il sito non dovrebbe ricevere l’identità dell’utente, ma soltanto la conferma della sua maggiore età.

La disciplina è diventata pienamente operativa il 5 maggio 2026. L’Autorità ha inoltre pubblicato una prima lista dei siti e delle piattaforme chiamati ad adeguarsi.

Il procedimento contro Escort Advisor

L’8 giugno 2026 l’AGCOM ha effettuato un primo monitoraggio del sito Escort Advisor.

Gli uffici hanno esaminato la pagina iniziale, simulato l’accesso da parte di un nuovo utente e verificato l’eventuale presenza di procedure per l’accertamento dell’età. Il controllo ha mostrato che l’accesso era subordinato soltanto a un generico richiamo ai contenuti riservati ai maggiorenni e a una dichiarazione dell’utente.

Per l’Autorità si trattava di un controllo meramente dichiarativo e, quindi, inefficace.

L’11 giugno è stato avviato il procedimento ed è stata notificata alla società una diffida ad adottare, entro venti giorni, un sistema di verifica conforme alle prescrizioni dell’AGCOM.

La società ha chiesto l’archiviazione del procedimento. Oltre a negare il carattere pornografico del sito, ha sostenuto di essere un semplice fornitore di una piattaforma per inserzioni pubblicate da terzi e di non poter essere considerata responsabile dei contenuti caricati dagli utenti. Ha inoltre richiamato la liceità, secondo l’ordinamento svizzero, dell’attività di accompagnamento e della relativa pubblicità.

L’Autorità ha quindi svolto ulteriori verifiche il 1° e il 2 luglio.

Il nuovo monitoraggio ha rilevato la presenza di migliaia di annunci, fotografie, video, filtri denominati “Foto Hot” e profili con contenuti audiovisivi. Nella sola area di Roma risultavano 3.724 annunci e 182 profili associati a video. Parte dei contenuti più espliciti era accessibile attraverso un abbonamento premium.

Alla scadenza della diffida il sito non aveva adottato alcun sistema effettivo di age verification.

Il 7 luglio 2026 l’AGCOM ha quindi disposto la temporanea disabilitazione dell’accesso dall’Italia mediante blocco del DNS. Il blocco deve rimanere in vigore fino a quando la società non avrà ripristinato condizioni conformi alle prescrizioni dell’Autorità. La decisione è stata resa pubblica il 29 luglio.

La legge non definisce la pornografia

È qui che la delibera diventa particolarmente interessante.

L’AGCOM riconosce esplicitamente che non esiste, né nel diritto dell’Unione europea né nell’ordinamento italiano, una definizione normativa generale e univoca di contenuto pornografico.

La nozione è stata quindi costruita nel tempo dalla giurisprudenza e dalla dottrina, distinguendo la pornografia dalla semplice rappresentazione della sessualità.

Secondo il criterio richiamato dall’Autorità, un contenuto può essere definito pornografico quando rappresenta in maniera esplicita e diretta atti sessuali, organi genitali o nudità e persegue una finalità prevalentemente eccitatoria o di stimolazione dell’istinto sessuale. A ciò si aggiunge l’assenza di un apprezzabile valore artistico, culturale, scientifico, informativo o educativo.

Non è sufficiente, dunque, la semplice presenza di un corpo nudo o di un riferimento alla sessualità.

La valutazione deve essere compiuta caso per caso e deve tenere conto di diversi elementi: il contenuto delle immagini, il contesto nel quale vengono pubblicate, le modalità della rappresentazione, la finalità perseguita e la percezione del destinatario medio.

Non conta soltanto la forma del sito

Il passaggio più innovativo della delibera riguarda però l’applicazione di questi criteri al sito esaminato.

L’AGCOM afferma che Escort Advisor non è strutturato come un sito pornografico tradizionale. Nonostante ciò, può essere sottoposto agli obblighi previsti dal Decreto Caivano perché ospita e rende disponibili una quantità significativa di fotografie e video qualificabili come pornografici o sessualmente espliciti.

In altri termini, non è decisiva la qualificazione formale del servizio.

Un sito non può sottrarsi agli obblighi di verifica dell’età limitandosi a definirsi portale di annunci, social network, piattaforma di recensioni o servizio di intermediazione. Ciò che conta è la natura concreta dei contenuti messi a disposizione degli utenti e il contesto nel quale vengono utilizzati.

Nel caso esaminato, l’Autorità ha valorizzato anche la funzione promozionale delle immagini e dei video. Poiché gli annunci erano diretti alla vendita di prestazioni sessuali, i contenuti visivi avevano, secondo l’AGCOM, una finalità eccitatoria e di stimolazione sessuale.

È un’estensione interpretativa rilevante.

La pornografia non viene individuata soltanto nella rappresentazione esplicita di un atto sessuale, ma anche attraverso la combinazione tra immagini, contesto commerciale, linguaggio utilizzato, servizi pubblicizzati e finalità complessiva del sito.

Il confine tra erotismo e pornografia

La decisione lascia però aperto un problema delicato.

La delibera utilizza in più punti espressioni differenti: contenuti pornografici, contenuti sessualmente espliciti, immagini erotiche e contenuti “potenzialmente pornografici”. Sono categorie vicine, ma non perfettamente coincidenti.

L’articolo 13-bis del Decreto Caivano si riferisce ai siti che diffondono immagini e video a carattere pornografico. L’Autorità, invece, sembra ricondurre nell’ambito della disciplina anche un servizio che offre contenuti “ad alto contenuto erotico” e la cui finalità complessiva è rivolta a un pubblico adulto.

La tutela dei minori giustifica certamente un’interpretazione sostanziale e non formalistica. Tuttavia, proprio perché dalla qualificazione deriva una misura particolarmente incisiva come il blocco dell’intero sito, sarebbe necessario disporre di criteri il più possibile chiari e prevedibili.

Qual è la quantità di materiale esplicito necessaria per qualificare l’intero sito come pornografico? È sufficiente la presenza di alcuni profili con fotografie o video? È decisiva la possibilità di utilizzare un filtro dedicato ai contenuti “hot”? Oppure conta soprattutto la finalità commerciale del servizio?

La delibera fornisce alcune prime risposte, ma non risolve definitivamente il problema.

L’obbligo riguarda anche le piattaforme

Un altro principio importante riguarda la responsabilità del gestore.

DonTouch SA aveva sostenuto di essere soltanto un hosting provider e di non rispondere dei contenuti caricati dagli inserzionisti. L’Autorità ha però precisato che l’obbligo di verificare l’età non presuppone una responsabilità editoriale sui singoli contenuti.

La legge impone l’age verification sia ai gestori che diffondono contenuti propri sia alle piattaforme che ospitano materiale caricato da terzi.

Non si tratta, secondo l’AGCOM, di attribuire al gestore la responsabilità giuridica per ciascuna immagine pubblicata, ma di imporre un obbligo di sicurezza nella progettazione del servizio. La delibera parla espressamente di safety by design.

Questa distinzione è essenziale. L’esenzione da responsabilità prevista dal Digital Services Act per gli hosting provider non elimina gli specifici obblighi di protezione dei minori imposti dalla normativa nazionale ed europea.

La sede all’estero non evita il blocco

Neppure la sede svizzera della società è stata considerata sufficiente a escludere l’applicazione della legge italiana.

Il Decreto Caivano non si applica soltanto alle imprese stabilite in Italia, ma a tutti i siti e alle piattaforme che diffondono in Italia contenuti pornografici.

Il criterio è quindi quello della destinazione del servizio al pubblico italiano.

La delibera richiama anche le sentenze con cui il TAR del Lazio, nell’aprile 2026, ha riconosciuto la legittimità della disciplina sull’age verification, sottolineando che la tutela dell’integrità fisica e psicologica dei minori può giustificare obblighi preventivi anche nei confronti di operatori stabiliti all’estero.

Una decisione destinata a fare scuola

Il blocco di Escort Advisor non riguarda dunque soltanto un singolo portale.

La delibera stabilisce un principio destinato probabilmente a essere applicato anche ad altri servizi: per qualificare un sito come pornografico non conta il modo in cui il gestore lo descrive, ma la natura concreta dei contenuti, la loro quantità, il contesto nel quale sono diffusi e la finalità prevalente perseguita dal servizio.

È una scelta comprensibile sotto il profilo della tutela dei minori. Evita che piattaforme contenenti materiale esplicito possano aggirare la normativa qualificandosi formalmente come siti di annunci, social network o servizi di recensione.

Allo stesso tempo, però, apre un terreno interpretativo complesso.

Quando manca una definizione legislativa precisa, è l’Autorità amministrativa a dover stabilire, caso per caso, dove finisca l’erotismo e dove inizi la pornografia. E da quella valutazione può dipendere il blocco dell’accesso a un intero sito internet.

La delibera n. 171/26/CONS rappresenta quindi un passaggio importante nell’attuazione del Decreto Caivano. Ma dimostra anche che la tutela dei minori, per essere efficace e al tempo stesso rispettosa della libertà di espressione e dell’iniziativa economica, richiede criteri trasparenti, uniformi e prevedibili.

Perché stabilire chi debba verificare l’età è relativamente semplice. Molto più difficile è stabilire quali contenuti rendano obbligatoria quella verifica.

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