Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

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 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

TITOLO I
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
VERSAMENTI DIRETTI (1)
(1) Partizione introdotta dall’art. 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
ARTICOLO N.1
Modalità di riscossione.

Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:
a) ritenuta diretta;
b) versamenti diretti del contribuente al concessionario e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
c) iscrizione nei ruoli.

ARTICOLO N.2
Riscossione per ritenuta diretta.

Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

ARTICOLO N.3
Riscossione mediante versamenti diretti.

Sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario:
1) le ritenute alla fonte effettuate a norma degli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell’art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo (1);
[2) gli acconti dovuti ai sensi dell’art. 4 per l’imposta sul reddito delle persone fisiche;] (2);
3) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale (3);
[4) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all’art. 26, commi primo e secondo, e all’art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorchè non corrisposti; ] (4);
5) le ritenute alla fonte sui dividenti a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);
6) l’imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio (5).
Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:
a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell’art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);
b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell’articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1) (6);
c) l’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell’imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16 del medesimo decreto (6) (7);
d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all’articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d’imposta ancorché non corrisposti (8);
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all’articolo 26 , secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d’imposta ancorché non corrisposti (8);
f) le ritenute sui redditi di cui all’ articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari (6) (8);
g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all’articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d’imposta ancorché non corrisposti (8);
h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell’art. 1, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 (5) (8);
h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (9).
(1) Numero così modificato dall’art. 1-bis, d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, conv. in l. 1° dicembre 1981, n. 692, e dall’art. 2, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53.
(2) Numero abrogato dall’art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.
(3) Numero sostituito dall’art. 12, d.lg. 21 novembre 1997, n. 461.
(4) Numero abrogato dall’art. 1-bis, d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, conv. in l. 1° dicembre 1981, n. 692.
(5) Vedi, ora, l’art. 66, d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43.
(6) Lettera così sostituita dall’art. 12, d.lg. 21 novembre 1997, n. 461.
(7) Lettera aggiunta dall’art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.
(8) Lettera aggiunta dall’art. 1-bis, d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, conv. in l. 1° dicembre 1981, n. 692.
(9) Lettera aggiunta dall’art. 34, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

ARTICOLO N.3 bis
Versamento diretto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L’azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l’indicazione dell’importo dell’ordine di versamento e della data in cui ha ricevuto e l’impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell’attestazione, nonché le modalità per l’esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all’amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l’ammontare del versamento stesso non supera le lire mille (1) (2).
(1) Comma aggiunto dall’art. 27, l. 13 aprile 1977, n. 114.
(2) Articolo aggiunto dall’art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.

ARTICOLO N.4
Acconti di imposta.

[A titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale è corrisposto, in due quote uguali, il quaranta per cento dell’imposta relativa all’imponibile dichiarato nell’anno precedente, depurata delle ritenute alla fonte.
L’acconto è ridotto al venti per cento, da versare in un’unica quota, se il reddito complessivo netto dichiarato nell’anno è inferiore per oltre il sessanta per cento a quello indicato nella dichiarazione presentata nell’anno precedente.
L’acconto non è dovuto qualora la dichiarazione annuale non comporti obblighi di imposta, tenuto anche conto della ritenuta alla fonte, ovvero quando trattasi di prima dichiarazione.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 16, l. 2 dicembre 1975, n. 576.

ARTICOLO N.5
Esattoria [rectius: concessionario] competente a ricevere il versamento diretto.

[Il versamento diretto di cui al primo comma dell’art. 3 si esegue all’esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
Il versamento eventualmente effettuato all’esattoria incompetente è valido salva l’applicazione della sanzione di cui all’art. 93. L’esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l’ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 24, d.lg. 9 luglio 1997, n. 241.

ARTICOLO N.5 bis
Versamento ad ufficio incompetente.

Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali è prescritto il versamento ad un concessionario è valido, fermo restando il diritto del concessionario competente alla attribuzione dell’aggio, il cui pagamento verrà effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza.
Il versamento diretto al concessionario di imposte per le quali è prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria è valido. Al concessionario che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all’art. 93 (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, d.p.r. 26 maggio 1979, n. 249.

ARTICOLO N.6
Distinta dei versamenti diretti.

Il versamento diretto è ricevuto dalle esattorie in base a distinta di versamento.
La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, domicilio fiscale, l’imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.
Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.
Il concessionario rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.
La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Il concessionario non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma (1) (2).
(1) Vedi i Dd.Mm. 31 gennaio 1974 e 26 luglio 1974.
(2) Comma così modificato dall’art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.

ARTICOLO N.7
Versamento diretto mediante conti correnti postali.

Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sull’apposito conto corrente postale intestato al concessionario su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall’art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento (1).
[ Il versamento all’ufficio postale deve avvenire almeno sei giorni prima di quello di scadenza del termine previsto per il versamento diretto. ] (2).
(1) Vedi i Dd.Mm. 31 gennaio 1974 e 26 luglio 1974.
(2) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1990, dall’art. 3, d.l. 15 settembre 1990, n. 261, conv. in l. 12 novembre 1990, n. 331.

ARTICOLO N.8
Termini per il versamento diretto.

I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti:
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall’articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma (1);
[ 2) dal 10 al 18 aprile per la prima o per l’unica quota e dal 10 al 18 giugno per la seconda quota dei versamenti previsti dall’art. 3, primo comma, n. 2); ] (2);
3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell’articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l’imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c) (3) (4);
3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i versamenti previsti dall’ articolo 3, secondo comma, lettera e) (5);
3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall’art. 3, secondo comma, lett. d) (6);
[4) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è deliberata la distribuzione degli utili o degli acconti per la parte della ritenuta commisurata al dieci per cento degli utili stessi ai sensi dell’art. 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;] (7);
5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (8).
5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell’ articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 , per la ritenuta prevista dall’ articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (9) .
[ Per le ritenute di cui al secondo comma, lettera b ), dell’art. 3, restano fermi i termini indicati nell’art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni. ] (10).
Le ritenute operate dall’Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro (11).
(1) Numero sostituito, con effetto a decorrere dal 1° febbraio1982, dall’art. 1-bis, d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, conv. in l. 1° dicembre 1981, n. 692.
(2) Numero abrogato dall’art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.
(3) Numero sostituito dall’art. 6, d.l. 31 maggio 1994, n. 330, conv. in l. 27 luglio 1994, n. 473.
(4) Numero sostituito dall’art. 1, d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 690.
(5) Numero aggiunto dall’art. 1, d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 690 e così modificato dall’art. 7, d.lg. 23 dicembre 1999, n. 505.
(6) Numero aggiunto dall’art. 2, l. 4 novembre 1981, n. 626, e poi così sostituito, con efficacia a decorrere dal 1° febbraio1982, dall’art. 1-bis, d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, conv. in l. 1° dicembre 1981, n. 692.
(7) Numero abrogato dall’art. 12, d.lg. 21 novembre 1997, n. 461.
(8) Numero sostituito dall’art. 12, d.lg. 21 novembre 1997, n. 461.
(9) Numero inserito dall’articolo 2 del D.LGS. 30 maggio 2005, n. 143.
(10) Comma abrogato dall’art. 12, d.lg. 21 novembre 1997, n. 461.
(11) Comma aggiunto dall’art. 1, d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 690.

ARTICOLO N.9
Mancato o ritardato versamento diretto.

[Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l’interesse in ragione del cinque per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate (1).
Qualora l’interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all’imposta esso viene calcolato dall’ufficio ed iscritto a ruolo.
L’interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall’ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36- bis , secondo comma, e 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (2) (3) (4).] (5)
(1) Comma modificato dall’articolo 3, comma 6, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 3, comma 6, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e, successivamente, modificato dall’articolo 2, del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309.
(3) La misura dell’interesse di cui al presente articolo, è elevato al 12% dall’ articolo 2, comma 2, del D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160. Successivamente, è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, nelle misure del 9 per cento per effetto dell’articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67; nella misura del 6 per cento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. Ai sensi dell’articolo 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , tali interessi, a decorrere dal 1° gennaio 1997, sono dovuti nella misura del 5 per cento.
(4) Per una deroga al presente articolo vedi l’articolo 3, comma 209, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(5) Articolo abrogato dall’art. 37, d.lg. 26 febbraio 1999, n.46, nel testo modificato dall’art. 2, d.lg. 17 agosto 1999, n. 326.

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI (1)
(1) Partizione introdotta dall’art. 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.10
Definizioni.

Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “concessionario”: il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;
b) “ruolo”: l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario (1).
(1) Articolo sostituito dall’art. 2, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.11
Oggetto e specie dei ruoli.

1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.
2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.
3. I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.
(1) Articolo modificato dall’articolo 3, comma 7, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, successivamente, dall’articolo 2, del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 e, da ultimo, sostituito dall’art. 3, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.12
Formazione e contenuto dei ruoli (1).

1. L’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce (2).
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell’intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.
3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione (3).
4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo (4).
(1) Articolo modificato dall’articolo 2, del D.P.R. 30 settembre 1975, n. 483; dall’articolo 3, comma 8, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920; dall’articolo 24, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449; dall’articolo 31, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e, successivamente, sostituito dall’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi l’articolo 1, comma 5-ter, lettera e), del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156.
(3) Comma modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e, successivamente, dall’articolo 1, comma 417, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(4) Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi l’articolo 1, comma 5-ter, lettera e), del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156.

ARTICOLO N.12 bis
Importo minimo iscrivibile a ruolo.

1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall’articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 4, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46 a decorrere dal 1° luglio 1999.

ARTICOLO N.13
Termine per la formazione e l’invio dei ruoli all’intendenza.

[I ruoli principali e suppletivi sono di regola formati e consegnati all’intendenza di finanza entro il 15 febbraio, il 15 luglio, il 15 settembre e il 15 dicembre di ciascun anno. ]
Dalla consegna dei ruoli all’intendenza di finanza è redatto processo verbale induplice esemplare. Uno di tali esemplari deve restare affisso in apposito albo in locali aperti al pubblico presso l’ufficio delle imposte dal giorno 5 al giorno 15 del mese successivo a quello della consegna dei ruoli all’intendenza di finanza (1).] (2)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 3, comma 9, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
(2) Articolo abrogato dall’art. 37, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.14
Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo.

Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-bis e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni (1);
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall’ufficio in base alle risultanze catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie (2) (3).
(1) Lettera modificata dall’art. 2, d.p.r. 14 aprile 1982, n. 309.
(2) Articolo sostituito dall’art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.
(3) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).

ARTICOLO N.15
Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi.

Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati (1).
[Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:
a ) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza della metà dell’imposta corrispondente all’imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;
b ) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza dei due terzi dell’imposta corrispondente all’imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;
c ) dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte d’appello, per l’ammontare corrispondente all’imponibile o al maggior imponibile da queste determinato (2). ] (3)
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l’iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d’imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi (4) (5).
(1) Comma modificato dall’articolo 62-quinquies, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427; successivamente sostituito dall’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 e, da ultimo, modificato dall’articolo 7, comma 2-quinquies, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Il presente comma si applica all’imposta sul valore aggiunto con riferimento ai ruoli da rendere esecutivi dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193. .
(2) A norma dell’articolo 5, comma 7, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, la misura delle imposte o delle maggiori imposte prevista dalle lettere a ) e b ) del presente comma è rispettivamente elevata a due terzi dell’imposta corrispondente all’imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quella corrispondente all’imponibile o al maggior imponibile determinato dalla commissione tributaria di secondo grado.
(3) Comma abrogato dall’ articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46a decorrere dal 1° luglio 1999.
(4) Comma aggiunto dall’.articolo 3, comma 11, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
(5) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).

ARTICOLO N.15 bis
Iscrizioni nei ruoli straordinari.

1. In deroga all’articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 5, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).

ARTICOLO N.16
Versamenti diretti non computati.

[Se i versamenti diretti effettuati dal contribuente, ai sensi dell’art. 3, primo comma, n. 2), non sono stati dedotti, per qualunque causa, in sede di formazione del ruolo, l’ufficio delle imposte, su segnalazione dell’esattore o su istanza del contribuente, provvede allo sgravio dal ruolo della corrispondente somma. Per tale somma compete all’esattore soltanto l’aggio stabilito per la riscossione mediante versamenti diretti. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.

ARTICOLO N.17
Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo.

[1 . Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:
a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’art. 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio (1) (2). ] (3)
(1) Articolo modificato dall’articolo 16, comma 3, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, successivamente sostituito dall’articolo 3, comma 13, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e dall’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Vedi inoltre l’articolo 1, comma 2-octies, del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 212.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 5-ter, lettera a), del D.L. 17 giugno 2005, n. 106.

ARTICOLO N.18
Ripartizione delle imposte in rate.

[Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di settembre e dei mesi di febbraio e aprile per i ruoli di dicembre.
L’imposta locale sui redditi non determinati catastalmente dovuta dai soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche è iscritta nei ruoli principali e riscossa in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre.
Le imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza utile.
Le imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte nei ruoli principali sono riscosse in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di giugno, novembre, febbraio e aprile rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio settembre e dicembre. Le ritenute alla fonte liquidate ai sensi del predetto art. 36-bis ed iscritte nei ruoli speciali sono riscosse in unica soluzione alla scadenza immediatamente successiva a quella prevista dal comma precedente.] (1)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 3, comma 14, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920; modificato dall’articolo 13, comma 1, del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787; dall’articolo 18, ultimo comma, del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 e, da ultimo , abrogato dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.19
Dilazione del pagamento (1).

1. L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. [Se l’importo iscritto a ruolo è superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall’ipoteca iscritta ai sensi dell’articolo 77; l’ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell’immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca] (2).
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo’ essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. [In tal caso, il debitore puo’ chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno]. (3)
1-ter. Il debitore puo’ chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno (4).
1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione puo’ iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche gia’ iscritte alla data di concessione della rateazione (5).
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita’, in una comprovata e grave situazione di difficolta’ legata alla congiuntura economica, puo’ essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficolta’ quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita’ per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
b) solvibilita’ del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma (6).
[ 2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva ] (7).
3. In caso di mancato pagamento [della prima rata o, successivamente,], nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive (8):
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione (9).
[4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l’eventuale fidejussore o il terzo datore d’ipoteca non versa l’importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione delle generalità del fidejussore stesso ovvero del terzo datore d’ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. (10)] (11)
(1) Articolo modificato dall’articolo 3, comma 15, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920; dall’articolo 3, del D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506; dall’articolo 5, comma 4, lettera 0a), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30; dall’articolo 24, comma 2, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, da ultimo, sostituito dall’articolo 7, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. A norma dell’articolo 9, comma 3 sexies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 la dilazione del pagamento prevista dal presente articolo puo’ essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione.
(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall’articolo 1, comma 145, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall’ articolo 36, comma 2-bis, lett. a) del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e dall’articolo 83, comma 23, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.
(3) Comma inserito dall’articolo 10, comma 13-bis, del D.L 6 dicembre 2011, n. 201e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
(4) Comma inserito dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
(5) Comma inserito dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
(6) Comma inserito dall’articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(7) Comma abrogato dall’ articolo 36, comma 2-bis, lett. b) del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
(8) Alinea modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera c), del D.L. 2 marzo 2012, n 16 e successivamente dall’articolo 52, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(9) Comma aggiunto dall’art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193 e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 417 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall’articolo 83, comma 23, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.
(10) Comma aggiunto dall’art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193, modificato dall’articolo 1, comma 417 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , dall’articolo 1, comma 145, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall’ articolo 36, comma 2-bis, lett. c) del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
(11) Comma abrogato dall’articolo 83, comma 23, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

ARTICOLO N.19 bis
Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali.

1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un’area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 7, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.20
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (1) (2) (3) .

Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo (4).
(1) Articolo modificato dall’articolo 8, comma 1, del D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354; dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160; dall’articolo 3, comma 16, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920; dall’articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67; dall’articolo 14, comma 2, della legge 408; dall’articolo 13, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133; dall’articolo 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, da ultimo, sostituito dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
(3) Per la determinazione della percentuale degli interessi, a partire da luglio 2003, di cui al presente articolo vedi articolo 3 del D.M. 27 giugno 2003. Successivamente, l’articolo 2, comma 1, del D.M. 21 maggio 2009, ha previsto che a decorrere dal 1° ottobre 2009, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui al presente articolo, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data.
(4) Comma modificato dall’art. 1, d.lg. 17 agosto 1999, n. 326.

ARTICOLO N.21
Interessi per dilazione di pagamento (1) (2) (3) .

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell’articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo (4).
L’ammontare degli interessi dovuto è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell’imposta ed è riscosso unitamente all’imposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall’art. 20 e dal presente articolo (3).
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 9, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Vedi, anche, l’art. 2, d.l. 4 marzo 1976, n. 30, conv. in l. 2 maggio 1976, n. 160 e l’art. 3, comma 141, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(3) Per la determinazione della percentuale degli interessi, a partire da luglio 2003, di cui al presente articolo vedi articolo 4 del D.M. 27 giugno 2003. Successivamente, l’ articolo 3, comma 1, del D.M. 21 maggio 2009 , ha previsto che gli interessi per dilazione del pagamento, di cui al presente articolo, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° ottobre 2009.
(4) Comma modificato dall’articolo 8, comma 1, del D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354; dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160; dall’articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67; dall’articolo 13, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133; dall’articolo 3, comma 141, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e, successivamente, sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

ARTICOLO N.22
Attribuzione degli interessi.

Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all’ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.

ARTICOLO N.23
Esecutorietà dei ruoli.

1 . Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale .
2 . Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall’ente o dall’amministrazione che ha emesso il ruolo.
3 . Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell’amministrazione finanziaria competenti all’apposizione del visto di esecutorietà.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 14, comma 4, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, successivamente dall’articolo 24, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, da ultimo, abrogato dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.24
Consegna del ruolo al concessionario.

1. L’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.
2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l’affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalità telematiche (1).
(1) Articolo modificato dall’articolo 13, comma 2, del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 e, successivamente, sostituito dall’articolo 10, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.25
Cartella di pagamento.

1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’ articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; (1);
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-terdel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio (2).
2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata (3).
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo (4).
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo (5) (6) .
(1) Lettera sostituita dall’ articolo 37, comma 40 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(2) Comma modificato dall’articolo 1 del D.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, dall’articolo 1, comma 417della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° luglio 2005 ed infine dall’articolo 1 del D.L. 17 giugno 2005, n. 106.
(3) In riferimento al presente comma vedi: Circolare ENPALS 9 febbraio 2010, n.5.
(4) Comma aggiunto dall’art. 8, d.lg. 26 gennaio 2001, n. 32. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1° luglio 2001.
(5) Articolo modificato dall’articolo 3, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall’articolo 13, comma 3, D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, dall’articolo 24, comma 4, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e, successivamente, sostituito dall’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
(6) La Corte Costituzionale con sentenza 15 luglio 2005, n. 280, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevedeva un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario doveva notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis del presente decreto.

ARTICOLO N.26
Notificazione della cartella di pagamento.

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda (1).
La notifica della cartella puo’ essere eseguita, con le modalita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’ articolo 149-bis del codice di procedura civile. (2).
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune (3).
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto ; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell’ articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (4) (5) (6).
(1) Comma sostituito dall’art. 12, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46 e così modificato dall’art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193.
(2) Comma inserito dall’articolo 38, comma 4, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 novembre 2012, n. 258 (in Gazz.Uff., 28 novembre, n. 47), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile […] si esegue con le modalita’ stabilite dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziche’ «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario […] si esegue con le modalita’ stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».
(4) La Corte costituzionale, sentenza 7 novembre 2007, n. 366, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e del presente comma, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell’articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.
(5) Comma modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40.
(6) Comma inserito dall’articolo 38, comma 4, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

ARTICOLO N.27
Luogo e tempo del pagamento.

[Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato presso la sede dell’esattoria entro otto giorni dalla scadenza.
Se ai sensi del capitolato d’appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi dalla sede dell’esattoria, questa è tenuta a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell’ora di inizio della riscossione.
L’adempimento dell’anzidetta pubblicità deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del sindaco.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 37, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.28
Modalità di pagamento (1).

1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell’operazione sono a carico del contribuente.
2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.
3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalità devono essere tali da assicurare l’indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell’imposta pagata.
3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:
a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l’assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria (2).
(1) Articolo modificato dall’articolo 5, comma 4, lettera a) D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 e, successivamente, sostituito dall’articolo 13 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 83, comma 23-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

ARTICOLO N.28 bis
Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.

I soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all’acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d’imposta.
La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.
L’Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l’esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l’interesse dello Stato ad acquisirli (1).
Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro e delle finanze, sentita un’apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l’interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.
[ Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata, da un rappresentante con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti. ] (2)
La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.
L’interessato può revocare la propria proposta di cessione all’atto dell’audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.
Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.
Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell’accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.
Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.
Dopo il trasferimento dei beni, l’interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l’importo della cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.
Qualora l’interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l’importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.
Qualora l’Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma (3).
(1) Comma sostituito dall’art. 14, l. 15 maggio 1997, n. 127.
(2) Comma abrogato dall’art. 14, l. 15 maggio 1997, n. 127.
(3) Articolo aggiunto dall’art. 7 l. 2 agosto 1982, n. 512.

ARTICOLO N.28 ter
(Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta) (1).

1. In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1º febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.
5. All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell’invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all’articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2, comma 13, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. Vedi l’articolo 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

ARTICOLO N.28 quater
(Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo).

1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine la certificazione prevista dall’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L’estinzione del debito a ruolo e’ condizionata alla verifica dell’esistenza e validita’ della certificazione. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. [Le modalita’ di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica”] (3).
(1) Articolo inserito dall’articolo 31, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall’articolo 13 bis, comma 3, lett. a) del D.L. 7 maggio 2012, n. 52.
(2) Vedi il D.M. 19 ottobre 2012.
(3) Comma modificato dall’articolo 13 bis, comma 2, lett. a), b) e c) del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, dall’articolo 16, comma 10, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e dall’articolo 9, comma 01, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64.

ARTICOLO N.28 quinquies
(Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario) (1).

1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del sistema previsto dall’ articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell’ articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , di definizione ai sensi dell’ articolo 5, comma 1-bis , dell’articolo 5-bis, dell’articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell’articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , di conciliazione giudiziale ai sensi dell’ articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine e’ necessario che il credito sia certificato ai sensi dell’ articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , o ai sensi dell’ articolo 9, comma 3-ter, lettera b) , ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l’indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione e’ trasmessa immediatamente con flussi telematici dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalita’ idonee a garantire l’utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l’ente pubblico nazionale, la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilita’ speciale numero 1778 “Fondi di bilancio” l’importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all’ articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , trattiene l’importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all’ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell’ articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne da’ comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo e’ recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze formano i ruoli per l’agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.
2. I termini e le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
(1) Articolo inserito dall’articolo 9, comma 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64

ARTICOLO N.29
Rilancio della quietanza.

Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo il concessionario deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.
[L’esattore può rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell’uso, dall’ufficio delle imposte] (1).
Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del concessionario espressamente autorizzati dal titolare.
(1) Comma abrogato dall’art. 37, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.30
Interessi di mora (1) (2) (3).

1. Decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi (4).
(1) Articolo modificato dall’articolo 13, comma 4, del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, dall’articolo 2, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, dall’articolo 5, comma 4, lett. a), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, sostituito dall’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999 .
(2) Per una deroga delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi art. 27, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
(3) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare ENPALS 11 maggio 2009, n. 12; Circolare ENPALS 6 aprile 2009, n. 9: Circolare ENPALS 19 gennaio 2009, n.2; Circolare ENPALS 9 febbraio 2010, n. 5.
(4) Comma modificato dall’articolo 7, comma 2-sexies, del D.L. 30 maggio 2011, n. 70.Vedi anche il comma 2-septies del medesimo articolo 7 del D.L. 70 del 2011.

ARTICOLO N.31
Imputazione dei pagamenti.

Il concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.
Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull’ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario.
Nei riguardi delle rate scadute l’imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d’imposta, di soprattassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora.
Per i debiti di imposta già scaduti l’imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.

ARTICOLO N.32
Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili.

Agli effetti dell’imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, soprattasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.
Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l’intendente di finanza dispone, su richiesta dell’interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto al concessionario di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).

ARTICOLO N.33
Responsabilità solidale per l’imposta locale sui redditi.

Quando il presupposto dell’imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento della imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.
La solidarietà di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a più soggetti in forza di diritti reali di diversa natura (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).

ARTICOLO N.34
Responsabilità solidale per l’imposta sui redditi delle persone fisiche.

Le persone i cui redditi per l’accertamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest’ultimo.
La responsabilità solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell’aliquota.
Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e b) dell’articolo 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l’anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).

ARTICOLO N.35
Solidarietà del sostituto di imposta.

Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).

ARTICOLO N.36
Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci.

I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della società o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento dell’imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.
Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.
La responsabilità di cui ai commi precedenti e accertata dall’ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Avverso l’atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell’art. 39 (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).

ARTICOLO N.37
Rimborso di ritenute dirette.

Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all’intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso (1).
Avverso la decisione dell’intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell’intendente di finanza, il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Al rimborso l’intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo (2).
(1) Comma modificato dall’art. 34, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(2) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).

ARTICOLO N.38
Rimborso dei versamenti diretti (1).

Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento (2).
L’istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata (3).
L’intendente di finanza, sentito l’ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.
Si applicano il secondo e terzo comma dell’articolo precedente.
Quando l’importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell’art. 3 è superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell’ufficio (4) (5).
I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell’ articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’ articolo 26-quater , comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti (6).
Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall’ articolo 44 , primo comma (6).
(1) In riferimento al presente articolo vedi: Risoluzione – Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 agosto 2011 n. 85/E.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, l. 13 maggio 1999, n. 133.
(3) Comma modificato dall’art. 34, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(4) Comma così modificato dall’art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.
(5) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
(6) Comma inserito dall’articolo 2 del D.LGS. 30 maggio 2005, n. 143.

ARTICOLO N.39
Sospensione amministrativa della riscossione (1) (2) .

1. Il ricorso contro il ruolo di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l’ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del sette per cento annuo; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall’ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione .
(1) Articolo modificato dall’articolo 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall’articolo 4, L. 28 febbraio 1980, n. 46, dall’articolo 7, comma 3, L. 11 marzo 1988, n. 67, dall’articolo 13, comma 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, dall’articolo 12, comma 1-bis, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556, dall’articolo 3, comma 114, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e, successivamente, sostituito dall’articolo 15, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
(2) Per la determinazione della percentuale degli interessi, a partire da luglio 2003, di cui al presente articolo vedi articolo 5 del D.M. 27 giugno 2003. Successivamente, l’ articolo 4, comma 1, del D.M. 21 maggio 2009 , ha previsto che gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione, di cui al presente articolo, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, a decorrere dal 1° ottobre 2009.

ARTICOLO N.40
Rimborso dell’imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie.

[ 1. Quando l’imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo, il rimborso è disposto dall’ufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione.] (1)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 4, del D.L. 29 aprile 1994, n. 260 e, successivamente, abrogato dall’articolo 37, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.41
Rimborso d’ufficio.

Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all’ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.
La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l’ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis (1).
Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell’ufficio delle imposte, l’intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta (2).
(1) Comma sostituito dall’art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.
(2) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).

ARTICOLO N.42
Esecuzione del rimborso.

Del rimborso disposto l’ufficio delle imposte dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei casi previsti dall’art. 43-bis (1).
Il concessionario è tenuto a rimborsare anche l’indennità di mora eventualmente riscossa.
Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l’indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.
L’elenco di rimborso è consegnato al concessionario il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.
Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse il concessionario annota nella scheda del contribuente l’avvenuta compensazione.
Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dal concessionario sotto la propria responsabilità fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell’elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell’imposta cui lo sgravio si riferisce.
[ Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire mille. ] (2).
(1) Comma sostituito dall’ art. 3, comma 94, lett. a), l. 28 dicembre 1995, n. 549.
(2) Comma abrogato dall’art. 37, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.42 bis
Esecuzione del rimborso d’ufficio tramite procedura automatizzata.

Per l’esecuzione dei rimborsi previsti dall’art. 38, quinto comma, e dall’art. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo (1).
Entro l’anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell’avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l’ammontare dell’imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell’ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste (2).
Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l’ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l’esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono i nomi degli aventi diritto nello stesso ordine in cui sono riportati nelle liste inviate dagli uffici e, per ciascuno di essi, le generalità ed il domicilio fiscale; nonché l’ammontare dell’imposta da rimborsare e degli interessi; il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso (2) (3).
Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d’Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità e il domicilio fiscale, nonché l’ammontare dell’imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso (2) (4).
Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell’art. 1, lettera b), D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento (2).
I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all’indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell’art. 51, lettera i), del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 171 (5).
Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.
Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte e della Banca di Italia – Sezione di tesoreria provinciale dello Stato – che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro (6) (7).
(1) Comma sostituito dall’art. 15, l. 30 dicembre 1991, n. 413.
(2) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originali commi secondo e terzo per effetto dell’art. 10, d.l. 30 dicembre 1979, n. 660, conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 31.
(3) Comma sostituito dall’art. 62, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427.
(4) Comma modificato dall’art. 15, l. 30 dicembre 1991, n. 413.
(5) Comma modificato dall’art. 62, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427.
(6) Articolo aggiunto dall’art. 1, l. 31 maggio 1977, n. 247.
(7) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).

ARTICOLO N.43
Recupero di somme erroneamente, rimborsate (1).

L’ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi (2) .
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all’avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per l’imposta o la maggiore imposta accertata l’applicazione degli interessi ai sensi dell’art. 20. Nell’avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l’ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.
L’intendente di finanza dà comunicazione all’ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 2 della legge 31 maggio 1977, n. 247.
(2) Comma sostituito dall’articolo 1 del D.L. 17 giugno 2005, n. 106.

ARTICOLO N.43 bis
Cessione dei crediti di imposta.

1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell’art. 44 sono dovuti al cessionario.
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l’applicazione delle disposizioni dell’art. 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l’ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.
3. L’atto di cessione deve essere notificato all’ufficio delle entrate o al centro di servizio nonché al concessionario del servizio della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all’art. 78, commi 28 e seguenti, della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 94, lett. b), l. 28 dicembre 1995, n. 549.
(2) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).

ARTICOLO N.43 ter
Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo.

1. Le eccedenze dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all’ente dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Nei confronti dell’amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l’ente o società cedente indichi nella dichiarazione stessa gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi (1).
In caso di cessione dell’eccedenza dell’imposta sul reddito delle societa’ risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all’ articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , nella misura massima stabilita (2).
[3. Le eccedenze di imposta cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi i cui termini scadono a partire dalla data in cui la cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2.] (3).
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l’ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall’inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell’elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell’elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.
5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell’art. 43-bis (4) (5) .
(1) Comma modificato dall’art. 11, d.p.r. 14 ottobre 1999, n. 542.
(2) Comma inserito dall’articolo 2, comma 3, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
(3) Comma abrogato dall’art. 11, d.p.r. 14 ottobre 1999, n. 542.
(4) Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 94, lett. b), l. 28 dicembre 1995, n. 549.
(5) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).

ARTICOLO N.44
Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate (1) (2) (3) .

Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d’imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all’interesse del tre per cento (4), per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell’ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell’ordinativo emesso dall’intendente di finanza o dell’elenco di rimborso.
L’interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell’art. 38, quinto comma e nell’art. 41, secondo comma (5).
L’interesse è calcolato dall’ufficio delle imposte che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall’intendente di finanza ed è a carico dell’ente destinatario del gettito dell’imposta.
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
(2) Vedi, anche, l’art. 3, comma 141, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(3) Per la determinazione della percentuale degli interessi, a partire da luglio 2003, di cui al presente articolo vedi articolo 1 del D.M. 27 giugno 2003. Successivamente, l’articolo 1, comma 1, del D.M. 21 maggio 2009, ha previsto che gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, di cui al presente articolo, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell’1 per cento semestrale, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
(4) Interesse così ridotto, da ultimo, dall’art. 13, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133.
(5) Comma sostituito dall’art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.

ARTICOLO N.44 bis
Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata (1) (2) (3) .

Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all’art. 42-bis, l’interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell’ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d’imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso (4).
Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all’art. 42-bis, che dispongono il rimborso d’imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso articolo 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d’imposta.
Sia per il rimborso d’imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.
La quietanza relativa all’ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all’art. 42-bis, quarto comma (3).
[ Gli ordinativi che dispongono il rimborso d’imposta e quelli corrispondenti per il pagamento degli interessi sono estinguibili a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui gli ordinativi stessi sono stati emessi.] (5)
(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, l. 31 maggio 1977, n. 247.
(2) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
(3) Per la determinazione della percentuale degli interessi, a partire da luglio 2003, di cui al presente articolo vedi articolo 1 del D.M. 27 giugno 2003. Successivamente, l’articolo 1, comma 1, del D.M. 21 maggio 2009, ha previsto che gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, di cui al presente articolo, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell’1 per cento semestrale, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
(4) Comma modificato dall’articolo 11 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 660.
(5) Comma abrogato dall’art. 11, d.l. 30 dicembre 1979, n. 660, conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 31.

TITOLO II
RISCOSSIONE COATTIVA (1) (1) Titolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO N.45
Riscossione coattiva.

1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo (1).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.46
Delega ad altro concessionario.

1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato (1).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.47
Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche.

1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell’assegnazione prevista dall’articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto (1).
2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l’elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni (2).
(1) Comma modificato dall’art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193, a decorrere dal 1° luglio 1999.
(2) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.47 bis
(Gratuità di altre attività e misura dell’imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili) (1).

1. I competenti uffici dell’Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all’articolo 79, comma 2 (2).
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l’imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.
(1) Articolo inserito dall’articolo 3, comma 40 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
(2) Comma modificato dall’articolo 83, comma 23-ter, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

ARTICOLO N.48
Tasse e diritti per atti giudiziari.

1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio (1).
(1) Articolo sostituito dall’articolo 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.48 bis
(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) (1) (2).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto (3).
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 .
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo di cui al comma 1 puo’ essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito (4).
(1) Articolo inserito dall’articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
(2) Per le modalita’ di attuazione del presente articolo vedi il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
(3) Comma modificato dall’articolo 19 del D.L. 1 ottobre 2007, n.159, dall’articolo 2, comma 17, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e dall’articolo 9, comma 1-bis, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64
(4) Comma aggiunto dall’articolo 19 del D.L. 1 ottobre 2007, n.159.

CAPO II
ESPROPRIAZIONE FORZATA
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO N.49
Espropriazione forzata.

1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo , fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l’avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall’ente creditore; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore (1) .
1-bis. I pagamenti delle somme dovute all’ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell’ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall’ente creditore al concessionario della riscossione. L’ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione e’ opponibile al concessionario (2).
1-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed e’ approvato il modello di dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall’ente creditore in triplice copia (3).
1-quater. Nei casi di opposizione all’attivita’ di riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’attivita’ di riscossione qualora l’ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell’avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore (4)
2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall’articolo 26 (5).
3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione (6).
(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 415 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall’articolo 3, comma 3-bis del D.L. 25 marzo 2010, n. 40.
(2) Comma inserito dall’articolo 3, comma 3-bis del D.L. 25 marzo 2010, n. 40.
(3) Comma inserito dall’articolo 3, comma 3-bis del D.L. 25 marzo 2010, n. 40.
(4) Comma inserito dall’articolo 3, comma 3-bis del D.L. 25 marzo 2010, n. 40.
(5) Comma modificato dall’art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193.
(6) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.50
Termine per l’inizio dell’esecuzione.

1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni (1).
3. L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica (2).
(1) Comma modificato dall’art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193.
(2) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.51
Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati.

1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell’esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore procedente ed al debitore.
2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l’importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.
3. Il concessionario può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell’aggiudicazione o dell’assegnazione (1).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.52
Procedimento di vendita. (1)

1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
2. L’incanto è tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione.
2-bis. Il debitore ha facolta’ di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 , 79 e 80, comma 2, lettera b), con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione e al quale e’ interamente versato il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito e’ rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso (2).
2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta’ di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all’ articolo 80, comma 2, lettera b) (3).
2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi e’ necessita’ di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, puo’ comunque esercitare la facolta’ prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81 (4).
(1) Articolo modificato dall’articolo 5, comma 4, lett. b-bis), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 e, successivamente, sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 10, comma 13-terdecies, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successivamente modificato dall’articolo 52, comma 1, lettera b), numero 1), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 52, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 52, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

ARTICOLO N.53
Cessazione dell’efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione.

1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto (1).
2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell’ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 52, comma 1, lettera c), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(2) Articolo sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.54
Intervento dei creditori.

1. I creditori che intendono intervenire nell’esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell’articolo 499 del codice di procedura civile.
2. L’intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l’assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data (1).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.55
Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati.

1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona (1).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.56
Deposito degli atti e del prezzo.

1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall’articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell’esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.
2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.
3. Se nell’esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell’esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l’ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l’eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore (1).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.57
Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.

1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell’udienza, l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione (1).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.58
Opposizione di terzi.

1. L’opposizione prevista dall’articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.
2. L’opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati (1).
3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:
a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;
b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all’iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;
c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell’iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) (2).
(1) Comma modificato dall’art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193.
(2) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.59
Risarcimento dei danni.

1. Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.
2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori (1).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.60
Sospensione dell’esecuzione.

1. Il giudice dell’esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno (1).
(1) Articolo modificato dall’articolo 5, comma 4, lett. b-bis), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 e, successivamente, sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.61
Estinzione del procedimento per pagamento del debito.

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all’ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell’avvenuto pagamento (1) (2).
(1) Comma modificato dall’art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193.
(2) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

SEZIONE II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE MOBILIARE
ARTICOLO N.62
Disposizioni particolari sui beni pignorabili.

1. I beni di cui all’ articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile , anche se il debitore e’ costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivita’ del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito (1).
1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e’ sempre affidata al debitore ed il primo incanto non puo’ aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto (2).
2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall’articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell’espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati (3).
(1) Comma sostituito dall’articolo 52, comma 1, lettera d), numero 1), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(2) Comma inserito dall’ articolo 52, comma 1, lettera d), numero 2), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(3) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.63
Astensione dal pignoramento.

1. L’ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall’articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno (1).
(1) Articolo modificato dall’articolo 4, del D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 e, successivamente, sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.64
Custodia dei beni pignorati.

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall’articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non può essere nominato custode.
2. Il concessionario può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.
3. In mancanza di persone idonee all’affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune (1).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.65
Notifica del verbale di pignoramento.

1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.
2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale (1).
(1) Articolo modificato dall’articolo 5, comma 4, nn. 1) e 2), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 e, successivamente, sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.66
Avviso di vendita dei beni pignorati.

1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo del primo e del secondo incanto (1).
2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente (2).
(1) Comma modificato dall’art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193.
(2) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.67
Incanto anticipato.

1. Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell’esecuzione può autorizzare il concessionario a procedere all’incanto in deroga ai termini previsti dall’articolo 66 (1).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.68
Prezzo base del primo incanto.

1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.
2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell’esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati (1).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.69
Secondo incanto.

1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall’articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto (1).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.70
Beni invenduti.

1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.
2. I beni rimasti invenduti anche dopo l’applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l’asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell’invito.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale (1).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.71
Intervento degli istituti vendite giudiziarie.

1. Per l’asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario può avvalersi degli istituti previsti dall’articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile .
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante (1).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

SEZIONE III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI
ARTICOLO N.72
Pignoramento di fitti o pigioni.

1. L’atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell’articolo 543 del codice di procedura civile, l’ordine all’affittuario o all’inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.
2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile (1).
(1) Articolo sostituito dall’articolo 24, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, successivamente, dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.72 bis
(Pignoramento dei crediti verso terzi). (1).

1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 72-ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica (2);
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme (3).
1-bis. L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (4).
2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2.
(1) Articolo inserito dall’articolo 3, comma 40 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, e sostituito dall’ articolo 2, comma 6, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
(2) Lettera modificata dall’articolo 52, comma 1, lettera e), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(3) Comma modificato dall’articolo 3, comma 5, lettera a), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ARTICOLO N.72 ter
(Limiti di pignorabilita’) (1).

1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo (2).
(1) Articolo inserito dall’articolo 3, comma 5, lettera b), del D.L. 2 marzo 2012, n, 16.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 52, comma 1, lettera f), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

ARTICOLO N.73
Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi (1).

1. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell’esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo (2).
1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall’agente della riscossione anche con le modalità previste dall’articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita (3).
(1) Articolo sostituito dall’articolo 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Comma modificato dall’articolo 1 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, e successivamente dall’articolo 1, comma 142, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 142, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ARTICOLO N.74
Vendita e assegnazione dei crediti pignorati.

1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo (1).
2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, può cedere il credito all’erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilità.
3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere (2).
(1) Comma modificato dall’art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193.
(2) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.75
Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni.

1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell’esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall’articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l’avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge (1).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.75 bis
Dichiarazione stragiudiziale del terzo

1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, l’agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all’adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l’adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All’irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell’agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall’articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.
3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l’informativa prevista dall’articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
(1) Articolo inserito dall’articolo 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e sostituito dall’articolo 2, comma 8, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
ARTICOLO N.76
Espropriazione immobiliare (1).

1. Ferma la facolta’ di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:
a) non da’ corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprieta’ del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e’ adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
a-bis) non da’ corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti “beni essenziali” e individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo’ procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione puo’ essere avviata se e’ stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto (2).
2. Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell’articolo 79e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel comma 1 (3).
(1) Articolo sostituito dall’articolo 16 del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Comma modificato dall’articolo 1 del D.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, dall’articolo 3, comma 40 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e successivamente sostituito dall’articolo 7, comma 2, lettera gg-undecies), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, dall’articolo 3, comma 5, lettera c), numero 1), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e, da ultimo, dall’articolo 52, comma 1, lettera g), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(3) Comma modificato dall’ articolo 7, comma 2, lettera gg-undecies), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70e dall’articolo 3, comma 5, lettera c), numero 2), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

ARTICOLO N.77
Iscrizione di ipoteca.

1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede (1).
1-bis. L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo’ iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’ art. 76, commi 1 e 2 , purche’ l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro (2).
2. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’articolo 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione (3) (4) (5).
2-bis. L’agente della riscossione e’ tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ iscritta l’ipoteca di cui al comma 1 (6).
(1) Comma modificato dall’art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193.
(2) Comma inserito dall’articolo 3, comma 5, lettera d), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e successivamente modificato dall’articolo 52, comma 1, lettera h), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. Per l’applicazione della disposizione di cui al presente comma vedi l’articolo 3, comma 6, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
(3) Comma modificato dall’art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193.
(4) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi l’articolo 3, comma 2-ter, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40.
(5) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 maggio 2008, n. 4.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 2, lettera u-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

ARTICOLO N.78
Avviso di vendita. (1)

1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell’articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:
a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
c) l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
d) il giorno, l’ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
e) l’importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d’imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate (2);
f) il prezzo base dell’incanto;
g) la misura minima dell’aumento da apportare alle offerte;
h) l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario;
i) l’ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
l) il termine di versamento del prezzo di cui all’articolo 82, comma 1;
m) l’ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi.
2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l’avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.
2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall’articolo 80, comma 2, il primo incanto non puo’ essere effettuato nella data indicata nell’avviso di vendita, l’agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo (3).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Lettera modificata dall’art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 52, comma 1, lettera i), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

ARTICOLO N.79
Prezzo base e cauzione (1).

1. Il prezzo base dell’incanto è pari all’importo stabilito a norma dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , moltiplicato per tre (2).
2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l’attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell’ufficio del territorio.
3. La cauzione prevista dall’articolo 580 del codice di procedura civile è prestata al concessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.
(1) Articolo modificato dall’articolo 3, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e, successivamente, sostituito dall’articolo 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Comma modificato dall’articolo 83, comma 24, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

ARTICOLO N.80
Pubblicazione e notificazione dell’avviso di vendita. (1)

1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l’avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell’ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell’esecuzione e all’albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.
1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l’avviso di vendita e’ pubblicato sul sito internet dell’agente della riscossione (2).
2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell’agente della riscossione, il giudice puo’ disporre:
a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita’ commerciale;
b) la vendita al valore stimato con l’ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l’agente della riscossione lo richiede, il giudice puo’ nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e puo’ assegnare ad esso la funzione di custode del bene (3).
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall’articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non puo’ essere effettuato entro duecento giorni dall’esecuzione del pignoramento stesso (4).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Comma inserito dall’articolo 52, comma 1, lettera l), numero 1), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(3) Comma sostituito dall’articolo 52, comma 1, lettera l), numero 2), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 52, comma 1, lettera l), numero 3), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

ARTICOLO N.81
Secondo e terzo incanto.

1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall’avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.
2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto (1).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.82
Versamento del prezzo.

1. L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione.
2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell’ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza (1).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.83
Progetto di distribuzione.

1. Se vi è intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate (1).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.84
Distribuzione della somma ricavata.

1. Il giudice dell’esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell’articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.
2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell’articolo 596 del codice di procedura civile (1).
(1) Articolo modificato dall’articolo 9-bis, comma 20, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 e, successivamente, sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.85
Assegnazione dell’immobile allo Stato (1) (2).

1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento (3) (4).
2. Il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale e’ stata disposta l’assegnazione non può essere inferiore a sei mesi (5).
3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell’ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo (6).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) A norma dell’articolo 30 del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.
(3) Comma modificato dall’articolo 52, comma 1, lettera m), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 ottobre 2011, n. 281 (in Gazz. Uff., 2 novembre, n. 46), in riferimento al testo anteriore la modifica apportata dal D.L. 69/2013, aveva dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevedeva che, se il terzo incanto avesse avuto esito negativo, l’assegnazione dell’immobile allo Stato avrebbe avuto luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede», anziche’ per il prezzo base del terzo incanto.
(5) Comma modificato dall’articolo 3, comma 40 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
(6) Comma modificato dall’articolo 3, comma 40 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI
ARTICOLO N.86
Fermo di beni mobili registrati (1) (2).

1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza (3).
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e’ avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ eseguito il fermo, senza necessita’ di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile e’ strumentale all’attivita’ di impresa o della professione (4).
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 16 del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Per l’interpretazione del presente articolo vedi articolo 3, comma 41 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
(3) Comma sostituito dall’articolo 1 del D.lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
(4) Comma sostituito dall’articolo 52, comma 1, lettera m-bis), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

CAPO IV
PROCEDURE CONCORSUALI
SEZIONE I
FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
ARTICOLO N.87
Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo (1) .

1. Il concessionario può, per conto dell’Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all’articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura.
2-bis L’agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , la trasmette senza ritardo all’Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalita’ indicate nell’ articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell’Agenzia medesima (2).
(1) Articolo sostituito dall’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e, da ultimo, dall’art. 3, d.l. 8 luglio 2002, n. 138, conv., con modificazioni, in l. 8 agosto 2002, n. 178.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 29, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

ARTICOLO N.88
Ammissione al passivo con riserva.

1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.
3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all’elenco dei crediti ammessi.
4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.
5. Se all’atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell’attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell’articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dell’articolo117 della medesima legge (1) (2).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (art. 31, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).

ARTICOLO N.89
Esenzione dell’azione revocatoria.

1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (1).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

SEZIONE II
CONCORDATO PREVENTIVO E AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
ARTICOLO N.90
Ammissione del debitore al concordato preventivo o all’amministrazione controllata.

1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all’amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell’inserimento del credito da esso portato nell’elenco dei crediti della procedura.
2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell’elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (1).
(1) Articolo sostituito dall’art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO N.91

[All’espropriazione di navi e aeromobili si applicano le norme di questo titolo sull’espropriazione immobiliare.
Il termine ad adempiere fissato nell’avviso di mora è ridotto a ventiquattro ore.
La trascrizione dell’avviso di vendita deve essere eseguita nei registri e con le modalità previste dal codice della navigazione per il pignoramento.
Il prezzo base dell’incanto è determinato dal pretore sentito, secondo i casi, il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano.
Non è applicabile l’art. 87 del presente decreto.] (1)
(1) Articolo soppresso dall’articolo 16 del D.LGS 26 febbraio 1999, n. 46

ARTICOLO N.91 bis

[1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.
2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresì, a darne comunicazione al debitore.
3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’ art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.] (1)
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 5 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e successivamente soppresso dall’articolo 16 del D.LGS 26 febbraio 1999, n. 46.

TITOLO III
SANZIONI
ARTICOLO N.92
Ritardi od omessi versamenti diretti.

[Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall’art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma,lettera C), o li effettua in misura inferiore è soggetto alla sopratassa del quindici per cento delle somme non versate. La sopratassa è del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall’art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall’ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36- bis, secondo comma, e 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (1).
Le sopratasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza (2).
[Chi nel corso di un anno solare non ha effettuato versamenti di ritenute alla fonte per un ammontare complessivo superiore a cinquanta milioni di lire è punito, indipendentemente dalle altre sanzioni, con la multa da un quarto alla metà della somma non versata. La stessa pena si applica se trattasi di singoli versamenti per ammontare superiore a cinquanta milioni di lire effettuati con un ritardo di oltre cinque giorni dalla scadenza.] (3)
É fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall’art. 9 (4) (5). ] (6)
(1) Comma modificato dall’articolo 3, comma 24, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e, successivamente, dall’articolo 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309.
(2) Comma modificato dall’articolo 3, comma 24, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
(3) Comma abrogato dall’articolo 13, comma 1, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1982, n. 516 a decorrere dal 1° gennaio 1983.
(4) Per le modifiche alla sopratassa stabilita di cui al presente articolo vedi l’articolo 1, comma 1, del D.L. 4 marzo 1973, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160; l’articolo 1, comma 1, del D.L. 20 novembre 1981, n. 661, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1982, n. 5; l’articolo 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473.
(5) Per una deroga al presente articolo vedi l’articolo 3, comma 209, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(6) Articolo abrogato dall’art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.

ARTICOLO N.92 bis
Mancata o irregolare documentazione probatoria.

[1. È soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell’ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni d’imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l’imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell’articolo 92.(1).] (2)
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 6, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni in L. 27 luglio 1994, n. 473.
(2) Articolo abrogato dall’art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.

ARTICOLO N.93
Versamenti ad ufficio incompetente.

[E’ soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme versate:
a ) chi esegue i versamenti diretti ad esattoria incompetente;
b ) chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle quali è prescritto il versamento diretto all’esattoria;
c ) chi versa in esattoria somme delle quali è prescritto il versamento diretto ad una sezione di tesoreria. ] (1)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 2 del D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249 e, successivamente, abrogato dall’art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.

ARTICOLO N.94
Incompletezza delle distinte di versamento.

[Nei casi di incompletezza della distinta prevista dall’art. 6 o del documento di conto corrente postale di cui all’art. 7 si applica a carico del soggetto d’imposta la pena pecuniaria da lire tremila a lire ventimila.
L’esattore è tenuto a comunicare l’infrazione all’ufficio delle imposte.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.

ARTICOLO N.95
Violazione dell’obbligo delle ritenute alla fonte.

[Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto alla soprattassa pari al venti per cento dell’ammontare non trattenuto, salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 92 quando sia stato omesso il versamento.] (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.

ARTICOLO N.96
Pagamenti di crediti a contribuenti morosi.

[ Per l’inosservanza della disposizione dell’art. 77, primo comma, si applica la pena pecuniaria pari a un decimo della somma corrisposta] (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.

ARTICOLO N.97
Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli.

[Per il mancato pagamento di tutte o dell’unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare è superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.] (1)
[Del mancato pagamento l’esattore deve dare comunicazione all’ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si è verificata la morosità.] (2)
[Se il mancato pagamento è posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali l’intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando l’applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma (3).] (4)
[La dichiarazione di fallimento può essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali di cui all’art. 34 purchè si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente.] (5)
[Non si fa luogo all’applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica.] (6)
[Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l’ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10 milioni (7)] (8)
[La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e l’incapacità prevista nell’art. 2641 del codice civile nonchè la cancellazione, per lo stesso periodo, dall’albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l’istruzione o il giudizio a norma dell’art. 140 del codice penale.] (9)
(1) Comma abrogato dall’art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.
(2) Comma abrogato dall’art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.
(3) La Corte costituzionale con sentenza 9 marzo 1992, n. 89 (in Gazz. Uff. 18 marzo 1992, n. 12 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma.
(4) Comma abrogato dall’art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.
(5) Comma abrogato dall’art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.
(6) Comma abrogato dall’art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.
(7) Comma sostituito dall’articolo 15, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
(8) Comma abrogato dall’art. 25, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74.
(9) Comma abrogato dall’art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.

ARTICOLO N.98
Applicazione delle sanzioni.

[Gli uffici delle imposte provvedono, con provvedimento motivato notificato al contribuente, all’applicazione delle pene pecuniarie e della soprattassa e a fare rapporto all’autorità giudiziaria per le violazioni costituenti reato. Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Le pene pecuniarie e soprattasse irrogate dagli uffici delle imposte sono iscritte in ruoli speciali entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Se è stato proposto ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario il provvedimento si considera definitivo dopo sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte di appello o dell’ultima decisione non impugnata.
Le soprattasse dovute ai sensi dell’art. 92 sono iscritte direttamente in ruolo speciale in base alla dichiarazione alla quale i ritardati od omessi versamenti si riferiscono (1).
Al pagamento delle soprattasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza
L’ammontare delle pene pecuniarie e delle soprattasse spetta in ogni caso allo Stato.] (2)
(1) Comma aggiunto dall’articolo 3, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
(2) Articolo abrogato dall’art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO N.99
Versamento delle ritenute sui dividendi.

Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell’art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la cui distribuzione è deliberata anteriormente al 1° gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.

ARTICOLO N.100
Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi.

Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.
Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell’art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi d’imposta anteriori al 1° gennaio 1974, rimangono in vigore gli artt. 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.
Per i ricorsi proposti dal 1° gennaio 1974 si applicano le disposizioni dell’art. 15 del presente decreto.
Le disposizioni dell’art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.
La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi è ripartita in due rate consecutive con le scadenze indicate nell’art. 18 (1).
Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico del contribuente.
(1) Comma modificato dall’art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.

ARTICOLO N.100 bis
Acconti di imposte sui redditi dell’anno 1974.

I soggetti, che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell’anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalità stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all’anno 1974 o al primo periodo d’imposta ricadente nell’anno stesso.
Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attività delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 né per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle società cooperative e loro consorzi esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 11, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti non sono dovuti quando l’ammontare degli acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter, non supera le lire ventimila.
Nei casi di trasformazione o fusione di società, avvenute posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorché l’iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, d.p.r. 20 aprile 1974, n. 116.

ARTICOLO N.100 ter
Ammontare degli acconti.

Gli acconti d’imposta sono dovuti nella misura:
a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell’art. 8, terzo comma del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 ;
b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi di quelli di cui alla precedente lettera a);
c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;
d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1;
e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.
L’aliquota di cui alla lettera a) è ridotta al 7,50 per cento per i soggetti indicati negli articoli 6 e 26 ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell’anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.
Dall’ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lettera c) del primo comma è dedotto un ammontare pari alle ritenute d’acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, d.p.r. 20 aprile 1974, n. 116.

ARTICOLO N.100 quater
Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l’anno 1974.

Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l’anno 1974 o per il primo periodo d’imposta ricadente nell’anno stesso.
Gli acconti d’imposta commisurati ai redditi imponibili di società ed associazioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo, dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato.
Gli acconti d’imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati sono detratti dall’imposta locale sui redditi dovuta per l’anno 1974.
Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli artt. 15, secondo comma, e 16 quarto comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle società trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della società risultante dalla trasformazione o fusione o della società incorporante.
Se gli acconti d’imposta sono di ammontare superiore alle imposte, cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell’anno 1974 o agli accertamenti di ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell’art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, il rimborso sarà effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute per il periodo d’imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo d’imposta successivo (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, d.p.r. 20 aprile 1974, n. 116.

ARTICOLO N.100 quinquies
Riscossione degli acconti.

Gli acconti d’imposta di cui all’art. 100-bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell’anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta alla autorizzazione dell’intendente di finanza prevista dall’art. 11, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (1).
La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venir meno il diritto alla riscossione dell’intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.
Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate speciali cartelle di pagamento recanti l’annotazione “acconti d’imposta per l’anno 1974”.
Per la riscossione degli acconti di imposta di cui all’art. 100-bis si applicano le disposizioni del presente decreto (2).
(1) Comma sostituito dall’art. 3, d.l. 6 luglio 1974, n. 259.
(2) Articolo aggiunto dall’art. 1, d.p.r. 20 aprile 1974, n. 116, conv. in l. 17 agosto 1974, n. 384.

ARTICOLO N.100 sexies
Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l’anno 1974.

[L’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’imposta locale sui redditi dovute dalle persone fisiche e dalle società e associazioni di cui all’articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in base alle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 1975, sono riscosse, oltre che nei termini stabiliti dagli artt. 11, 13, 17 e 18, in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di novembre 1975 e febbraio 1976 o al giorno 10 dei mesi di febbraio ed aprile 1976 mediante iscrizione in ruoli principali da formare e trasmettere all’intendenza di finanza rispettivamente entro il 15 dei mesi di settembre e dicembre 1975.
Le imposte non iscritte, per qualsiasi motivo, nei ruoli principali di cui al precedente comma sono iscritte, senza la preventiva autorizzazione dell’intendente di finanza, in ruoli straordinari con scadenza non posteriore al giorno 10 del mese di aprile 1976.
Per l’iscrizione nei ruoli speciali delle somme di cui al secondo comma dell’art. 17, relative alle dichiarazioni presentate nell’anno 1975, il termine ivi previsto è prorogato di un anno.] (1)
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 4, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 e, successivamente abrogato dall’art. 16, l. 2 dicembre 1975, n. 576.

ARTICOLO N.101
Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi.

I termini per proporre ricorsi o istanze pendenti al 1° gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

ARTICOLO N.102
Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi.

Per i tributi di cui all’art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste agli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

ARTICOLO N.103
Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato.

Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l’esecutorietà dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonché ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura, ferma restando l’autonomia degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate agli esattori circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione (1).
(1) Articolo modificato dall’art. 1, d.p.r. 13 dicembre 1977, n. 1119.

ARTICOLO N.104
Disposizioni abrogate.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.

ARTICOLO N.105
Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.

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