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DECRETO BALDUZZI. GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, RADIOTV ED INTERNET. RESTRIZIONI AGLI SPOT CHE PUBBLICIZZANO IL GIOCO

Il 31 ottobre il Senato della Repubblica ha approvato la legge di conversione del decreto
legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del paese mediante un più alto livello di tutela della salute. A seguito della pubblicazione
del testo in G.U. l’8 novembre u.s., vediamo quali sono le novità più rilevanti per quanto
concerne il settore editoriale e radiotelevisivo in relazione ad un inasprimento delle
sanzioni amministrative e una restrizione agli spot che pubblicizzano i giochi.
A partire dal 1° gennaio 2013, sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con
vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e
radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si
evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco,
nonché dell’indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle
probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione
vigente, della Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari
ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.
La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo
chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo
gioco pubblicizzato. Dove la stessa percentuale non sia definibile è indicata la percentuale
storica per giochi similari. In caso di violazione il soggetto proponente è obbligato a
ripetere la stessa secondo modalità, mezzi utilizzati, quantità di annunci identici alla
campagna pubblicitaria originaria indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente
articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di
riferimento.
In caso di violazione è prevista una sanzione da 100.000 euro fino a 500.000 euro nei
confronti del committente del proprietario del mezzo con cui lo spot è diffuso.
L’inosservanza sulle misure attinenti le formule di avvertimento sono punite con una
sanzione da 50.000 euro nei confronti del concessionario.

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