DECRETO ANTICRISI. SCHEDA DI LETTURA ART.31 COMMI 1 E 2 (Iva servizi televisivi)

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Articolo 31, commi 1-2
(IVA servizi televisivi)

 

1. A decorrere dal 1
gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte terza, allegata al D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 è soppresso.

2. L'articolo 2 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 273, è sostituito dal. seguente:

«Art. 2. (Periodo di
applicazione) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei
limiti temporali previsti dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12
febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del
regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione
e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

 

 

Il
comma 1, sopprimendo il n. 123-ter della Tabella A, parte terza,
allegata al D.P.R. n. 633/1972, dispone, con decorrenza 2009,
l’applicazione dell’aliquota
ordinaria IVA (20%) in luogo dell’aliquota
ridotta 10%
, sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari
trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con
accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via
cavo o via satellite
ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto.
L’incremento dell’aliquota non interessa i programmi di contenuto pornografico i
quali, ai sensi del citato n. 123-ter soppresso dalla norma in esame,
erano già esclusi dall’applicazione dell’aliquota ridotta.

 

Ai sensi dell’articolo 98 della direttiva comunitaria
2006/112/CE gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte IVA.

A tal fine, l’allegato III alla citata direttiva
individua l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per le
quali è ammessa la riduzione dell’aliquota. In particolare, il n. 8)
dell’allegato III prevede la possibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta
alle operazioni relative a “ricezione di servizi radiotelevisivi”.

La tabella A, parte terza, del DPR n. 633/1972 reca
l’elenco delle cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette al aliquota
IVA ridotta (10%). Il citato n. 123-ter era stato introdotto dall'art. 4,
comma 3-bis, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29
novembre 1995, n. 507.

 

La
relazione illustrativa afferma che “il mancato adeguamento agli sviluppi
tecnologici e di mercato del testo del n. 123-ter […] pone problemi di
disparità di trattamento relativi a servizi similari”. Pertanto,
considerato che l’applicazione dell’aliquota ridotta in luogo di quella
ordinaria rappresenta una facoltà concessa dalla disciplina europea ai singoli
Stati membri, la norma in esame “rende omogeneo il trattamento dei dati IVA dei
servizi di radiodiffusione” collocandoli tutti tra le operazioni soggette ad IVA
20%.

 

Il
comma 2, sostituendo l’articolo 2 del D.Lgs. n. 273/2003, proroga dal
31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il regime transitorio IVA
in materia di
determinazione del luogo delle prestazioni relativo a servizi di
radiodiffusione e di televisione
nonché a determinati servizi prestati
tramite mezzi elettronici.

 

La disciplina in materia di territorialità ai fini IVA
contenuta nella direttiva 2006/112/CE è stata oggetto di modifiche da parte
della direttiva 2006/138/CE e della direttiva 2008/8/CE.

Ai fini della individuazione del luogo in cui debbano
considerarsi effettuati alcune prestazioni di servizio (tra le quali le
prestazioni di servizi di radiodiffusione, di televisione) è previsto un regime
transitorio ai sensi del quale il luogo delle prestazioni fornite a
destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella
Comunità ma fuori del Paese del prestatore, è considerato quello in cui il
destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una
stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in
mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o
della sua residenza abituale.

La direttiva 2006/138/CE ha prorogato dal 31 dicembre
2007 al 31 dicembre 2008 l’applicazione del regime transitorio. Da ultimo, la
direttiva 8/2008/CE, modificando l’articolo 98 della direttiva 112, ha prorogato
il termine di applicazione del suddetto regime transitorio al 31 dicembre
2009
.

 

Il D.Lgs. n. 273/2003, all’articolo 2 reca disposizioni
relative al periodo di applicazione della disciplina transitoria relativa ai
servizi di radiodiffusione e di televisione ed ai servizi resi tramite mezzi
elettronici. La norma e le sue successive modifiche sono dirette ad adeguare la
normativa interna alle proroghe del termine previste dalle direttive
comunitarie. Da ultimo, il testo previgente disponeva l’applicazione del regime
transitorio fino al 31 dicembre 2008 (termine fissato dalla direttiva
2006/138/CE).

La
relazione tecnica allegata al provvedimento stima i seguenti effetti finanziari
in termini maggior gettito (cassa e competenza):


milioni di euro

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