DECRETO ANTICRISI. LA SCHEDA DI LETTURA DELL’ART. 7 (Pagamento dell’Iva all’atto della riscossione)

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Misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

D.L. 185/2008 – A.C. 1972Articolo 7
(Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del
corrispettivo)

 




1. Per gli anni solari
2009, 2010 e 2011, in
via sperimentale, le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono
nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque,
esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione
dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il
cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia
stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che
si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a
quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono
l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le
operazioni di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si
tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione
della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le
disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui
al comma 1 e subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista
dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della
predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il
volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la
disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del
presente articolo.




 

 

L’articolo 7 modifica, in via temporanea per
il triennio 2009-2011
, la disciplina relativa alla liquidazione
dell’imposta sul valore aggiunto
disponendo che l’IVA sulle cessioni
di beni e sulle prestazioni di servizio diviene esigibile al momento
dell’incasso
qualora quest’ultimo sia successivo al momento
dell’emissione della fattura.

 

Ai sensi dell’articolo 6, primo comma, del D.P.R. n.
633/1972 le cessioni di beni mobili si considerano effettuate (e, pertanto,
la relativa IVA diviene esigibile) al momento della consegna o spedizione
del bene stesso
. Per i beni immobili la cessione è efficace ai fini IVA
al momento della stipulazione del contratto.

L’IVA esigibile, al netto dell’IVA detraibile (ossia di
quella relativa agli acquisti di beni o servizi e regolarmente registrata
negli appositi libri contabili) deve essere versata dal contribuente entro
il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferisce la liquidazione
dell’imposta (articolo 1 del D.P.R. n. 100/1998).

L’articolo 6 del DPR n. 633/1972 prevede, tuttavia,
alcune deroghe all’applicazione della disciplina generale. In particolare,
il secondo periodo del quinto comma individua le ipotesi in cui
l’esigibilità dell’imposta è determinata in base al criterio di cassa (c.d.
regime IVA in sospensione d’imposta che si applica, ad esempio, nel caso di
fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni).

 

La norma estende l’ambito di applicazione delle
disposizioni contenute nell’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del
D.P.R. n. 633/1972 alle cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di esercenti attività di impresa, arte o
professione
. Sono, pertanto, escluse le operazioni effettuate nei
confronti dei privati consumatori, per le quali la mancanza di una
documentazione dalla quale emergano dati del cliente farebbe nascere
notevoli incertezze applicative.

 

Il comma 2 della norma in esame, in merito all’ambito
soggettivo
di applicazione della norma, rinvia ad un decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze la determinazione del volume
d’affari dei contribuenti
nei cui confronti è applicabile la
disposizione in commento.

La relazione tecnica allegata al provvedimento, al fine
di stimare gli effetti finanziari, ipotizza che la soglia possa essere
fissata in misura pari a 200.000 euro.

Sono in ogni caso esclusi dall’applicazione del
criterio per cassa i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA e
quelli che applicano il regime dell’inversione contabile (c.d. reverse
charge
).

 

Il differimento dell’esigibilità dell’IVA è
ammesso per un periodo massimo di un anno dal momento di
effettuazione dell’operazione di cessione, trascorso il quale l’imposta
diviene esigibile anche in caso di mancato incasso della stessa. Tale
termine annuale non si applica se l’acquirente è assoggettato a procedure
concorsuali o esecutive.

 

Ai fini della fruizione del beneficio, il contribuente
deve indicare nella fattura che si tratta di vendita effettuata con
imposta a esigibilità differita.
In assenza di tale esplicita
indicazione, all’imposta indicata in fattura si applica l’esigibilità
immediata.

 

Ai sensi del comma 2, l’efficacia della
disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria
prevista dalla direttiva 2006/112/CE.

Si ricorda, infatti, che in base all’articolo 88 del
Trattato,
la Commissione
europeaha il compito di controllare gli aiuti di Stato e gli Stati membri
hanno l'obbligo di informare preventivamentela Commissione di ogni progetto
volto a istituire aiuti (c.d. "obbligo di notifica") e non possono
darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione
("principio di sospensione").

La mancata ottemperanza a tale obbligo di notifica
preventivo- dal quale si è esentati solo in alcuni casi espressamente
previsti, come quello degli aiuti c.d. de minimis – o all’obbligo di
attendere l’autorizzazione, fa sì che l’aiuto sia considerato
automaticamente illegale fin dall’inizio. Ciò comporta la restituzione
dell’aiuto dal momento in cui l’illegalità è sorta, cioè normalmente dal
momento in cui se ne è usufruito.

 

Successivamente all’autorizzazione comunitaria, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno stabilite le
modalità attuative della norma in esame nonché, come già precisato e sulla
base delle risorse disponibili, la determinazione del volume d’affari dei
contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione in commento.

 

La relazione tecnica attribuisce alla norma in esame i
seguenti effetti finanziari in termini di cassa:

milioni di euro

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