Categories: Giurisprudenza

DDL SULLO SVILUPPO CON DELEGA AL GOVERNO. DOCUMENTI INFORMATICI, NOVITÀ IN VISTA (ART. 49)

E’ in discussione alla Camera un disegno di legge di semplificazione (AC 1441) che prospetta novità in tema di pubblicazione telematica di atti e una delega al Governo per modificare le norme sulla firma digitale. Ma se il disegno di legge non verrà modificato e corretto in sede di discussione parlamentare, potranno avere effetti ben diversi da quelli previsti. L’art. 49 del disegno di legge si occupa di modifiche al codice dell’amministrazione digitale che recita:
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: […] c) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese; […].
Il fine è lodevole. Le norme sulla firma digitale sono confuse e non rispettano né la direttiva 1999/93/CE né alcuni principi consolidati nel nostro ordinamento. Ma una delega così generica può determinare ulteriori disastri, come è accaduto nel recente passato. E’ necessario che la delega richiami i principi della direttiva (segnatura elettronica per la validazione dei dati, segnatura elettronica avanzata con l’indicazione dell’autore del documento e firma elettronica basata su certificato qualificato e generata con dispositivo sicuro, per l’equiparazione alla firma autografa).
Inoltre, oltre ad eliminare l’erronea nozione della firma digitale come specie della firma elettronica qualificata (che serve solo a creare equivoci), si devono inserire, nel codice, norme chiare e coerenti per lo scambio dei documenti tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, distinguendo tra la certezza dell’identità dei soggetti e quella dell’integrità dei documenti, e prevedendo esplicitamente che solo i documenti di provenienza certa, cioè quelli con firma elettronica qualificata e le comunicazioni trasmesse per posta certificata, possono avere efficacia a tutti gli effetti di legge. (www.interlex.it)

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