E’ in discussione alla Camera un disegno di legge di semplificazione (AC 1441) che prospetta novità in tema di pubblicazione telematica di atti e una delega al Governo per modificare le norme sulla firma digitale. Ma se il disegno di legge non verrà modificato e corretto in sede di discussione parlamentare, potranno avere effetti ben diversi da quelli previsti. L’art. 49 del disegno di legge si occupa di modifiche al codice dell’amministrazione digitale che recita:
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: […] c) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese; […].
Il fine è lodevole. Le norme sulla firma digitale sono confuse e non rispettano né la direttiva 1999/93/CE né alcuni principi consolidati nel nostro ordinamento. Ma una delega così generica può determinare ulteriori disastri, come è accaduto nel recente passato. E’ necessario che la delega richiami i principi della direttiva (segnatura elettronica per la validazione dei dati, segnatura elettronica avanzata con l’indicazione dell’autore del documento e firma elettronica basata su certificato qualificato e generata con dispositivo sicuro, per l’equiparazione alla firma autografa).
Inoltre, oltre ad eliminare l’erronea nozione della firma digitale come specie della firma elettronica qualificata (che serve solo a creare equivoci), si devono inserire, nel codice, norme chiare e coerenti per lo scambio dei documenti tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, distinguendo tra la certezza dell’identità dei soggetti e quella dell’integrità dei documenti, e prevedendo esplicitamente che solo i documenti di provenienza certa, cioè quelli con firma elettronica qualificata e le comunicazioni trasmesse per posta certificata, possono avere efficacia a tutti gli effetti di legge. (www.interlex.it)
Ricordiamo che la lettera b) del comma 14 dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio…
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