DDL COMUNITARIA/ INIZIA OGGI ALLA CAMERA LA DISCUSSIONE

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Oggi in Aula alla Camera è previsto l’esame del disegno di legge “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi dell’Italia per l’appartenenza alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011” (C. 4623 -A). Il provvedimento è molto contestato per l’inserimento di un emendamento dell’On. Fava della Lega Nord che introdurrebbe la facoltà per «qualunque soggetto interessato» – quindi senza passare per un giudice – di richiedere a un fornitore di servizi internet la rimozione di contenuti pubblicati online e ritenuti illeciti dallo stesso soggetto richiedente. Dunque in capo al prestatore del servizio si configurerebbe l’obbligo di identificazione e monitoraggio preventivo dei contenuti inseriti dai naviganti, cosa che si pone in aperto contrasto con la normativa europea sul commercio elettronico e potrebbe avere gravi conseguenze in termini di libertà di espressione.
Sono oltre 400 i blogger, le associazioni, i giornalisti e gli imprenditori che hanno inviato una mail a tutti i deputati per chiedere che venga abrogato l’emendamento Fava. L’Associazione Agorà Digitale chiede anche un sostegno ad un emendamento presentato dall’On. Marco Beltrandi (Radicali) «che potrebbe non solo sventare gli esiti nefasti dell’emendamento Fava ma anche chiarire la situazione rispetto ad interpretazioni date dalla più recente giurisprudenza di merito che non sono lontane dal senso dell’emendamento Fava».


L’emendamento Fava:

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).

1. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « avvalendosi a tal fine di tutte le informazioni di cui disponga incluse quelle che gli sono state fornite dai titolari dei diritti violati dall’attività o dall’informazione, anche in relazione ad attività o a informazioni illecite precedentemente memorizzate dal prestatore a richiesta dello stesso o di altri destinatari del servizio »;

b) alla lettera b), dopo le parole: « autorità competenti » sono inserite le seguenti: « o di qualunque soggetto interessato, ».

2. All’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto non si applicano:

a) al prestatore che deliberatamente collabora con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti;
b) al prestatore che mette a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisce o presta a suo favore, anche strumenti o servizi ulteriori, in particolare di carattere organizzativo o promozionale, ovvero adotta modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell’espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che sono idonei ad agevolare o a promuovere la messa in commercio di prodotti o di servizi a opera del destinatario del servizio;

3-ter. Le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo e, in particolare, delle azioni inibitorie previste dal codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, che obbligano a porre fine a una violazione di diritti della proprietà industriale o intellettuale o a impedirla, anche con la rimozione dell’informazione illecita o con la disabilitazione dell’accesso alla medesima».



Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. – (Modifiche all’articolo 16 del   70, recante attuazione della direttiva decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico). – 1. All’articolo 16, comma 1, alinea, del decreto legislativo 9 70, le parole «che detto prestatore» sono sostituite dalle aprile 2003, n. seguenti «che per detto prestatore sussistano entrambe le seguenti condizioni».

18. 58. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti

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