DAL 2015 COSTRETTI AD ACQUISTARE NUOVI DECODER (ANCORA?!) E NUOVI TELEVISORI

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Dal 1° luglio 2015 potranno essere commercializzati solo televisori in grado di supportare lo standard DVB-T2 e MPEG-4. La novità è contenuta nel comma 5 dell’articolo introdotto dal Governo al dl fiscale in esame al Senato. Si tratta dello stesso articolo con il quale è stato annullato il beauty contest.
Gli standard DVB-T2 e MPEG-4 necessitano di un numero più limitato di frequenze e ciò consentirà la trasmissione di una quantità più ampia e avanzata di contenuti. Il DVB-T2 consente, infatti, una maggiore ampiezza di banda e la trasmissione della tv digitale terrestre in alta definizione mentre lo standard MPEG4 assicura una maggiore qualità audio-video. Vantaggi notevoli ma la nuova tecnologia necessità anche di televisori e decoder adeguati. Le piccole emittenti francesi che stanno già facendo i conti con la nuova tecnologia (non sempre arrivare primi conviene) la considerano una “polpetta avvelenata”.
La necessità di questa transizione l’ha spiegata Mario Frullone, direttore delle ricerche della Fondazione Ugo Bordoni – istituzione che svolge attività di consulenza nei confronti del Parlamento, del governo e delle amministrazioni pubbliche –al Corriere.it: «Oggi la banda a disposizione per le trasmissioni tv si va riducendo per la “fame” di frequenze di smartphone, tablet, ecc.. che hanno portato prima a destinare una parte dello spettro al nuovo standard dei telefonini 4G e, che porteranno via, dal 2015 un’altra parte significativa di frequenze. C’è quindi la necessità di far stare su una banda sempre più stretta un numero sempre crescente di canali e questo sarà possibile solo con il passaggio al nuovo standard DVB-T2».
A quanto pare, ancora una volta, i vantaggi sembrano tutti per le emittenti che potranno, all’interno dello stesso multiplex, avere fino a 6 canali in HD contro i 2 attuali. Per i telespettatori – a meno che non si tratti di “maniaci della tv” con nient’altro da fare dalla mattina alla sera – saranno, prima di tutto, nuove spese da affrontare.

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE, DI EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO (A.C. 5109-A/R)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Art. 3-quinquies. – (Misure urgenti per l’uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio ed in materia di contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive).
1. Al fine di assicurare l’uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, i diritti di uso per frequenze in banda televisiva di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell’8 luglio 2011 sono assegnati mediante pubblica gara indetta, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorità.
2. L’Autorità adotta, sentiti i competenti uffici della Commissione Europea e nel rispetto delle soglie massime fissate dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, le necessarie procedure, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete sulla base di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate all’offerta economica più elevata anche mediante rilanci competitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori di programmi e operatori di rete e l’obbligo degli operatori di rete di consentire l’accesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non discriminatorie, secondo le priorità ed i criteri fissati dall’Autorità per garantire l’accesso dei fornitori di programmi nuovi entranti e per favorire l’innovazione tecnologica;
b) composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura tenendo conto della possibilità di consentire la realizzazione di reti per macro aree di diffusione, l’uso flessibile della risorsa radioelettrica, l’efficienza spettrale e l’innovazione tecnologica;
c) modulazione della durata dei diritti d’uso nell’ambito di ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea in tema di disciplina dello spettro radio anche in relazione a quanto previsto dall’Agenda digitale nazionale e comunitaria.
3. L’Autorità ed il Ministero dello sviluppo economico promuovono ogni azione utile a garantire l’effettiva concorrenza e l’innovazione tecnologica nell’utilizzo dello spettro radio e ad assicurarne l’uso efficiente e la valorizzazione economica, in conformità alla politica di gestione stabilita dall’Unione europea ed agli obiettivi dell’Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche mediante la promozione degli studi e delle sperimentazioni di cui alla Risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle possibilità consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio, nonché ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell’ambito dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive stabiliti dall’Autorità entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo secondo le procedure del Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine di promuovere il pluralismo nonché l’uso efficiente e la valorizzazione dello spettro frequenziale secondo i princìpi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. Il nuovo sistema di contributi è applicato progressivamente a partire dal 1o gennaio 2013.
5. Al fine di favorire l’innovazione tecnologica, a partire dal 1o gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire dal 1o gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1o luglio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell’ambito dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
6. All’articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall’articolo 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo le parole: “In conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009” sono inserite le seguenti: “; fatta eccezione per i punti 6, lettera f), 7, 8 salvo il penultimo capoverso, dell’allegato A,”. Il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell’8 luglio 2011 e il relativo disciplinare di gara sono annullati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l’attribuzione di un indennizzo ai soggetti partecipanti alla suddetta procedura di gara.
7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6 dell’articolo 1 si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo. I proventi derivanti dall’assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ed essere destinati al Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, tramite versamento sulla contabilità speciale 1201 – legge n. 46 del 1982 – innovazione tecnologica, al netto delle eventuali somme da riassegnare per corrispondere gli indennizzi ai sensi del periodo precedente.

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