CUMULO LIBERO PER I GIORNALISTI (IL SOLE 24 ORE)

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La tutela gestita dall’Inpgi è una forma di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti del settore privato, sostitutiva dell’assicurazione generale Inps. Tale caratteristica può comportare, per gli iscritti che hanno svolto altra attività, la presenza di una contribuzione frazionata fra le due gestioni, con la necessità di applicare le disposizioni circa il cumulo dei contributi o il loro trasferimento in una sola gestione. La scelta fra le due soluzioni ha particolare rilievo considerato che la gestione per i giornalisti, di natura privatistica, ha mantenuto la liquidazione della pensione in forma retributiva, quindi più vantaggiosa rispetto alle recenti scelte dell’ordinamento generale.
Il cumulo per il diritto alla pensione fra i versamenti accreditati all’Inpgi e all’Inps è stato ammesso dall’articolo 3 della legge 1122/55, senza alcun limite di durata rispetto alle singole frazioni da sommare. La pensione acquisita con il cumulo è suddivisa in due quote, corrisposte separatamente dai due Istituti, con liquidazione da parte di ciascuno di essi secondo la propria normativa e in relazione ai periodi e all’importo dei versamenti affluiti. La totalizzazione ammessa con il decreto legislativo 42/06 è applicabile fra gli accrediti Inpgi e quelli di altra natura, e cioè relativi al pubblico impiego o per lavoro autonomo nelle gestioni amministrate dall’Inps o nelle Casse dei professionisti. È però limitata a perfezionare il diritto alla pensione di vecchiaia a 65 anni, o anticipata con 40 anni di contributi, oltre alla pensione di inabilità o per i superstiti.
A tale cumulo sono poste anche alcune limitazioni: possono essere sommate solo frazioni di contributi di durata superiore a tre anni; non è inoltre applicabile a favore di chi è già titolare di pensione autonoma in una gestione; le quote di pensione a carico di ciascuna gestione dovranno essere liquidate tutte in forma contributiva, salvo che per la gestione nella quale risulti già conseguito diritto autonomo.
Su quest’ultimo punto il ministero del Lavoro ha precisato che gli assicurati presso l’Inpgi sono assimilati agli altri lavoratori dipendenti: pertanto il montante contributivo per la quota a carico dell’Istituto stesso è determinato secondo il decreto legislativo 180/97 relative ai lavoratori dipendenti che optano per la intera pensione contributiva. Invece, la ricongiunzione dei contributi, alternativa al cumulo, è l’accentramento delle varie frazioni di contributi in una sola gestione, ammesso dalla legge 29/79 con liquidazione di una sola pensione in base delle norme nella gestione che accentra.
Il trasferimento della contribuzione per lavoro dipendente può avvenire presso l’Inps (anche se non vi sono versamenti) senza onere per l’interessato; se richiesta in altra gestione è necessaria l’iscrizione in atto presso la stessa o una anzianità di accredito di almeno otto anni ed il versamento della riserva matematica, a copertura dell’incremento di pensione nella gestione che accentra, al netto dell’importo dei contributi trasferiti. L’onere così determinato deve essere corrisposto per il 50% e l’importo è deducibile dal reddito Irpef. (Dalla rassegna stampa ccestudio.it)

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